Dovranno pagare più di un un milione di euro ciascuno, tra imposte, sanzioni e interessi, i due presidenti di un circolo privato di Cosenza, sede di una associazione.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Gustizia Tributaria di primo grado di Cosenza a conclusione di una vicenda che prende le mosse dal sequestro di quattro apparecchi da gioco privi di codice identificativo e di collegamento alla rete del concessionario.
Il sequestro, operato nel 2018 a seguito di un controllo, era stato in realtà un doppio sequestro, a distanza di circa sei mesi uno dall’altro. All’interno del Circolo, in entrambe le occasioni, gli apparecchi sequestrati erano stati due.
In tutti e due i casi sigilli le schede di gioco risultavano con dispositivi antrieffrazione palesemente alterati; all’apertura del guscio interno delle schede di gioco, nelle schede era stata rilevata la presenza del dispositivo di controllo e di un altro dispositivo connesso direttamente al dispositivo di controllo. Su tutte le schede di gioco erano presenti delle fascette con funzione di bloccare i dispositivi antitamper, i codici identificativi delle schede di gioco risultavano inesistenti nella banca dati dell’ADM.
Nella impossibilità di procedere al conteggio delle giocate effettuate il mancato versamento delle imposte era stato calcolato sulla base sulla base dell’importo forfetario giornaliero nella misura di 3.000 euro. Sulla somma così determinata era stata applicata l’aliquota nella misura del 19%. Sulla base dei dati rilevati, veniva trasmessa quindi ai due presidenti (che si erano succeduto alla direzione del Circolo privato) la onstatazione tributaria del Prelievo Unico Erariale (PREU) per una imposta di oltre 506.000 euro, 1.483.000 euro di sanzioni e oltre 100.000 euro di interessi. In questo caso, sostiene la Corte Tributaria, vige il principi di solidarietà.
Quanto all’imposta evasa il recupero e l’individuazione dei responsabili i giudici della Corte di Giustizia Tributaria hanno invocato l’art. 39 quater del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito dalla legge 24/11/2003 n. 326 il quale recita : “È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative l’esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta”.
A poco è valsa la contestazione di uno dei due presidenti (destinatario di cartelle per oltre 1.000.000 di euro) circa il fatto che non ricopriva tale ruolo nel momento in cui veniva rilevata dagli agenti la presenza degli apparecchi. Avrebbe dovuto, invece, dimostrare che tali apparecchi non erano presenti all’interno del locale, e funzionanti, nel periodo in cui ricopriva l’incarico di presidente dell’associazione.