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Slot, Tar su distanziometro a Roma: “Norma che risponde ad un interesse pubblico”

Il Tar del Lazio, sezione di Roma, si è pronunciato nel merito del ricorso presentato da un esercente al quale, in virtù dell’entrata in vigore dell’ordinanza che impone una distanza minima dai luoghi sensibili ( in questo caso una sala giochi”.

Per il collegio “non è possibile accedere alla tesi per cui la interdizione all’installazione di apparecchi mediante i quali si pratica il gioco che preveda vincite di somme di denaro (quindi in astratto suscettibili di dare luogo, specie nei soggetti meno avveduti e più deboli, quali gli adolescenti, a patologie aventi gravi effetti individuali, familiari e sociali) possa essere limitata alle sole sale da gioco, e non invece estesa a esercizi di somministrazione (nei quali esse peraltro sono assai diffuse): non giustifica tale lettura dell’art. 6 della DAC n. 31\2017 (peraltro inoppugnato) la lettera della norma regolamentare, che testualmente si riferisce a “i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro” (fermo restando che l’art. 5 ammette la sola “installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l’elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all’elemento aleatorio”).

Neppure possono ritenersi fondate le censure legate a pretesa disparità di trattamento tra locali siti a una data distanza dai c.d. luoghi sensibili e i restanti, attesa la evidente finalità di tutela sociale della norma, declinata all’art. 2 della DAC n. 31\2017: “ Roma Capitale – con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali – al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi: – prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all’azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza; – garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale; – disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d’Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

E’ evidente che la limitazione delle c.d. scelte imprenditoriali posta dalla norma regolamentare in questione risponde a un interesse pubblico che presuppone in radice la evidente differenza tra gli esercizi posti a ridosso dei luoghi sensibili (e dunque potenzialmente frequentati dai soggetti deboli tutelati dalla norma) e gli altri esercizi”.

Redazione Jamma
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