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Roma, slot: Tar boccia norma che vieta prosieguo attività in caso di subentro

Il Tar Lazio, sezione di Roma, ha accolto il ricorso di un tabaccaio contro l’atto con cui Roma Capitale disponeva divieto di prosecuzione dell’attività relativa al funzionamento dei 6 apparecchi del tipo slot presso l’Esercizio.

Il gravame veniva affidato a n. 2 motivi di ricorso, con i quali si censurava l’illegittimità del provvedimento per:

-violazione degli artt. 6 e 14 del “Regolamento sale da giochi leciti” ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, tenuto conto che la normativa regionale si applica alle fattispecie che concernono le “aperture di nuove” sale da gioco e non anche a quelle già aperte e autorizzate come nel caso di specie

-in via subordinata, violazione dell’art. 4 della Legge Regionale del lazio n.5 del 5 agosto 2013, ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in quanto la norma regolamentare non risponderebbe ad un concreto strumento di contrasto alla ludopatia.

Il Tar ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato che “ ha evidenziato che la normativa che introduca previsioni limitative circa la distanza minima da osservare in caso di apertura di nuove sale gioco, “ trattandosi di previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma”.

Atteso, dunque, che la norma regionale di cui all’art.4, co.1 introduce limitazioni per la sola ipotesi di “apertura di nuove sale gioco”, la previsione di cui all’art.7, co.1 della delibera di Roma Capitale n.31/2017, è illegittima, e perciò passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale n.5/2013, art.4, co.1), nella parte in cui estende le limitazioni anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell’attività).

Del resto, secondo il principio individuato dal Consiglio di Stato, l’estensione dell’applicazione delle previsioni condizionali di cui all’art.6, co.1 della delibera n.31/2017 alla diversa fattispecie del trasferimento della titolarità dell’esercizio, oltre a non trovare supporto nella citata fonte regionale, determina obiettivamente un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo (al di fuori della previsione di legge) anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica (è evidente che il titolare della sala gioco in esercizio perderebbe una parte rilevante del valore commerciale dell’attività, ove, alienando l’esercizio, l’attività di gioco lecito, prima regolarmente esercitata, non potesse più essere praticata dal nuovo acquirente)”

Pertanto, il principio di diritto espresso può compendiarsi nell’assunto secondo cui “la possibilità che l’art.4, co.1 bis l.r. n.5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di “individuare ulteriori limitazioni” va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le “ulteriori restrizioni” rappresentano “ulteriori condizioni” suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.

L’eccezione di infondatezza sollevata dalla parte resistente si fonda essenzialmente su un’errata descrizione del contenuto dell’invocato art. 11 bis della legge 5 agosto 2013 n. 5, il quale invece dispone che “Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) (Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: a)  siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;”), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).”

Redazione Jamma
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