Il Consiglio di Stato, con ordinanza, ha disposto la verifica dell’effetto espulsivo per le slot nel Comune di Cattolica sul ricorso presentato da una società distributrice di giochi, rappresentata e difesa dell’avvocato Gianfranco Fiorentini (nella foto), contro il regolamento comunale pei i giochi.
- Il Collegio ha reputato “necessario disporre, ai sensi degli artt. 19 e 66 del c.p.a.. una verificazione che, sulla base degli atti di causa, compreso l’elaborato peritale prodotto dalla parte odierna appellante e di ogni accertamento ritenuto utile ai fini della verificazione, chiarisca:
- “se, tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Cattolica, nonché della complessiva disciplina relativa all’insediamento delle attività di sala giochi e sala scommesse, ivi compresa la normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di tali esercizi, e, comunque, quale sia la percentuale di territorio eventualmente disponibile per l’installazione ovvero per la delocalizzazione dei medesimi”.
- L’organismo pubblico competente per la verificazione viene individuato nel Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito – DABC del Politecnico di Milano, il cui Direttore provvederà a designare, nell’organigramma del Dipartimento, la specifica figura del verificatore dotato delle necessarie competenze.
- Per l’effettuazione di attività di rilevazione tecnica di supporto, il verificatore potrà farsi coadiuvare, se necessario, da personale individuato nell’ambito del medesimo Dipartimento.
- Le parti costituite potranno nominare propri tecnici fino al momento di inizio delle operazioni di verificazione (alle quali potranno intervenire a mezzo dei propri difensori e tecnici), ed il cui avvio sarà comunicato dal verificatore presso il domicilio da loro eletto, almeno cinque giorni prima.
- Per l’espletamento della verificazione è assegnato il termine complessivo di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza al suddetto Dipartimento del Politecnico di Milano.
- Il verificatore, da individuarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà trasmettere alle parti o ai loro tecnici uno schema della propria relazione, nel termine di giorni sessanta dall’inizio delle operazioni.
- Nei successivi dieci giorni le parti potranno trasmettere al verificatore eventuali conclusioni o osservazioni dei propri tecnici.
- Nei successivi dieci giorni il verificatore dovrà depositare la relazione finale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte, presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato.
- Ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a., si pone provvisoriamente a carico dellasocietà appellante un anticipo sul compenso spettante al verificatore pari ad € 2.500,00, restando impregiudicata la regolazione delle spese della verificazione all’esito della decisione definitiva”.