Il Consiglio di Stato con sentenza del 6 dicembre 2023 ha respinto il ricorso di un gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita contro l’ordinanza del Comune di Sassari che impone limitazioni di orario al funzionamento delle slot.
Per il CDS “i provvedimenti sono sorretti da adeguata istruttoria e motivazione in quanto fondati sul concreto pericolo di diffusione del fenomeno nel territorio comunale; gli stessi sono anche proporzionati in relazione all’obiettivo perseguito poiché impongono una limitazione oraria che consente l’utilizzo degli apparecchi automatici tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00, o fino alle ore 01,00 per i locali adibiti a sale scommesse.
Inoltre, un’ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica l’adozione di misure restrittive. La giurisprudenza si è, infatti, attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2023 n. 7345 e 26 agosto 2020 n. 5225).
Le ordinanze impugnate introducono misure idonee ad assolvere a siffatta finalità e proporzionate rispetto ad essa, regolamentando gli orari di apertura degli esercizi commerciali senza imporre alcun distacco delle apparecchiature AWP dalla rete telematica nazionale, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante. La circostanza che, durante il periodo di mancato funzionamento delle apparecchiature, queste non trasmettano dati alla rete è mera conseguenza del mancato uso dell’apparecchio e non integra alcun distacco forzoso che le ordinanze non contemplano né tanto meno impongono.
Del pari infondata è la censura di illegittimità per la differente disciplina degli orari di apertura tra i locali c.d. promiscui di cui all’art. 86 TULPS e le sale da gioco di cui all’art. 88 del medesimo testo unico, atteso che la diversa regolamentazione oraria trova giustificazione nella diversità dell’offerta di gioco che nei locali ad uso promiscuo si affianca e si aggiunge a quella di altri beni e servizi, circostanza che, da un lato, riduce l’impatto economico della limitazione per l’esercente, e, dall’altro lato, rende più facile l’approccio al gioco per coloro che fanno ingresso nel locale per finalità diverse.
La differenziazione oraria, pertanto, è proporzionata e coerente con le finalità di contrasto della ludopatia che i provvedimenti mirano a perseguire.
Le considerazioni sopra svolte conducono alla reiezione anche della censura relativa al difetto di prova di correlazione tra fenomeno ludopatico e la diversa regolazione oraria degli esercizi.
Al riguardo, giova osservare che le ordinanze in questione rispondono ad una logica non di repressione della patologia attraverso l’individuazione e l’eliminazione della causa, bensì di mera precauzione e di contenimento del rischio di diffusione che un’offerta di gioco non regolamentata può determinare.
Le ordinanze impugnate sono state, infatti, emesse sulla scorta di una relazione della ASL di Sassari relativa al gioco di azzardo patologico contenente i dati relativi agli assistiti presi in carico dal servizio per le dipendenze della medesima ASL nella quale si precisa che nel I semestre del 2016 i soggetti sottoposti a trattamento, in quanto affetti da dipendenza patologica da gioco, nella sola città di Sassari erano n. 41, ma che la c.d. utenza potenziale, costituita da soggetti colpiti dalla medesima dipendenza ma non trattati, era pari a n. 205 utenti con ricadute negative anche sui familiari.
Ne discende che i provvedimenti in questione sono sorretti da adeguata istruttoria e motivazione in quanto fondati sul concreto pericolo di diffusione del fenomeno nel territorio comunale; gli stessi sono anche proporzionati in relazione all’obiettivo perseguito poiché impongono una limitazione oraria che consente l’utilizzo degli apparecchi automatici tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00, o fino alle ore 01,00 per i locali adibiti a sale scommesse.
Come già osservato da questa Sezione, non è onere dell’amministrazione dimostrare che gli apparecchi da gioco oggetto di regolamentazione oraria sono più o meno pericolosi rispetto ad altri servizi di gioco, essendo circostanza notoria che gli apparecchi sul cui utilizzo incide l’atto impugnato concorrano in misura incisiva ad accrescere il diffondersi e l’acuirsi delle ludopatie (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078).