(Jamma) “Considerato che il ricorso, ad un primo sommario esame, non presenta profili tali da far prevedere un esito favorevole alla parte ricorrente, atteso che l’apertura di una sala Vlt, per quanto all’interno ne possa essere ammessa marginalmente anche la somministrazione di alimenti e bevande, non pare riconducibile alla categoria B2 dei pubblici esercizi… ”.
Così il Tribunale amministrativo regionale (sezione di Parma) – accogliendo i motivi del Comune di Reggio Emilia – ha respinto il ricorso con cui una società che chiedeva la sospensiva in via cautelare di un’ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive e relativa ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, emanata dal Comune di Reggio lo corso maggio, per violazione delle norme del Regolamento urbanistico edilizio (Rue) in un’immobile adibito a sala giochi con Video lottery terminal (Vlt) . La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per spese legali.
In base al Rue, che prevede anche norme rigorose sulle Vlt – al fine di porre un freno all’apertura di sale da gioco – le sale giochi Vlt rientrano nella categoria B14, non consentita nella zona centrale, e non nella B2 dei pubblici esercizi (specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande), che sarebbero invece consentiti.
Ad avvenuta notifica del provvedimento, il privato dovrà dunque ripristinare i locali, che sono stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale, quale conseguenza di legge rispetto all’abuso commesso.
Nell’aprile 2012, il legale rappresentante di una società di Bolzano del settore presentava al Comune di Reggio Emilia una Comunicazione di Inizio lavori (Cil) per opere di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezze, nuova realizzazione di pareti in cartongesso, controsoffitti, realizzazione di pavimenti e rivestimenti e tinteggiature) in una unità immobiliare al piano terra di un edificio, ad uso B2 (pubblici esercizi).
Nel maggio seguente il Comune di Reggio Emilia inviava alla società una comunicazione in cui si sottolineava: “nulla osta alla realizzazione delle modifiche progettuali rientranti nella casistica della manutenzione straordinaria. Per quanto attiene invece all’insediamento dell’attività di sala dedicata alle Vlt, la stessa rientra nell’ uso urbanistico B14 e non nel B2 legittimato”. E si faceva presente che “l’uso B14 non era ammissibile (se non già legittimamente in essere alla data di adozione del vigente Rue) nella zona urbanistica in cui ricade l’immobile in oggetto”.
In ottobre 2012 tecnici del Comune di Reggio Emilia svolgevano i primi accertamenti nei locali , che hanno dato origine all’istruttoria sugli abusi, poi contestati.
Le nuove disposizioni urbanistiche, in vigore dalla scorsa primavera, introducono norme restrittive sul piano urbanistico-edilizio, di fatto l’unico ambito su cui il Comune è competente e può intervenire concretamente per contenere il diffondersi di strutture che stanno creando una nuova drammatica forma di dipendenza, quella del gioco. L’insediamento delle sale gioco viene consentito esclusivamente nelle porzioni di territorio comunale classificate dal Rue come “ambiti specializzati per attività produttive (Asp2), ovvero in alcune aree periferiche di Reggio Emilia.
Fra i temi generali sostenuti in giudizio, vi è stata appunto la pericolosità del gioco d’azzardo e il legittimo diritto dell’ente locale a intervenire, per quanto di sua competenza e secondo le norme, per prevenire e combattere la ludopatia e regolare il gioco: “Va da sé – si legge nelle memorie del Comune – che una pronuncia che accogliesse, anche in sede cautelare, un ricorso volto ad affermare il principio secondo cui l’Amministrazione locale non potrebbe, nemmeno attraverso una pianificazione territoriale (le norme del Rue, ndr), contrastare e limitare il fenomeno della ludopatia (tutelando le fasce più deboli della società, peraltro in doveroso adempimento del ruolo conferitole dalla Regione con propria legge numero 5 del 4 luglio 2013), una tale pronuncia parrebbe contrastare la ratio sottesa alle leggi vigenti, o perlomeno risulterebbe anacronistica e destinata a contraddire, in regressione, il cammino fatto dalle istituzioni”.
Evenienza che non si è poi avverata: il Tar ha riconosciuto la bontà delle tesi difensive comunali.