Sale giochi. Per il Tar i limiti d’orario devono essere giustificati da motivi di ordine pubblico

Roma. Vella (Api): Allarme gioco d’azzardo patologico in via Tiburtina

 

Tar Lombardia. Nessun limite orario per le slot 

 

(Jamma) Niente limiti d’orario per una sala giochi a meno che l’Amministrazione Comunale non dimostri la sussistenza di “comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica”. E’ con questa motivazione che i giudici del Tar Lombardia hanno accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento del Comune di Milano con il quale vengono fissati orari di apertura e chiusura per una sala giochi .

Secondo il Tar “la motivazione posta dall’Amministrazione comunale a fondamento dell’impugnata ordinanza (“adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali”) non appare né sufficiente né congrua per giustificare il divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno, dovendosi considerare che:

a) l’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ha affermato, in tema di “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, il principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), che nella specie non possono ritenersi aprioristicamente o presuntivamente incisi;

b) la liberalizzazione degli orari non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività dei pubblici esercizi per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (cfr., a tale riguardo, TAR Lombardia – Milano, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1985)” . Nella sentenza si precisa anche che “pare dubbio che l’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, preordinato ad armonizzare “l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”, possa costituire una sicura base normativa per il perseguimento della finalità indicata dalla difesa dell’Amministrazione”. Secondo i giudici “si ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile integrato dal possibile licenziamento dei dipendenti appositamente assunti per garantire lo svolgimento del servizio durante il programmato orario di apertura”.

La trattazione di merito del ricorso è stata fissata al 4 dicembre 2013.