Il Consiglio di Stato ha accolto – tramite sentenza – l’appello presentato da Roma Capitale in cui si chiedeva la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) con cui era stato accolto il ricorso di un tabaccaio contro la determinazione dirigenziale del Comune con la quale gli era stato intimato il divieto di prosecuzione di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro allโinterno della propria attivitร di rivendita di generi di monopolio situata a Roma, essendo stata accertata la violazione dellโart. 6 della deliberazione dellโAssemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dellโart. 4 della l.r. 22/2019 per essere la rivendita ubicata a distanza di 150 metri dalla scuola dellโinfanzia (…), qualificata quale โluogo sensibileโ, e come tale assoggettata dalla normativa in materia di prevenzione dal rischio di ludopatie allโobbligo di rispetto della distanza minima di metri 500.
Il tabaccaio, con un unico motivo di ricorso, aveva censurato la violazione dellโart. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dellโart. 4 della l.r. 22/2019, assumendo che il proprio esercizio commerciale “non potrebbe essere considerato prossimo ad un โluogo sensibileโ, in violazione della distanza minima a tal fine prevista, dal momento che la scuola dellโinfanzia non rientrerebbe nella categoria degli โistituti scolastici di qualsiasi ordine e gradoโ per i quali siffatto divieto รจ previsto”.
Con sentenza breve sez. II n. 14290 del 2022 il T.a.r Lazio Roma aveva accolto il ricorso “sul presupposto che ai sensi dellโart. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 53/2003, le scuole dellโinfanzia sarebbero istituti โdi formazioneโ e non giร โdi istruzioneโ e, come tali, non potrebbero ritenersi ricompresi tra i luoghi sensibili soggetti allโobbligo del rispetto della distanza minima”.
“Avverso la predetta sentenza – spiega il Consiglio di Stato – Roma Capitale ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, letteralmente rubricato come violazione e falsa applicazione dellโart. 2 co. 1 lett. e della Legge n. 53/2003, dellโart. 4 co. 1 lett. a della legge regionale del Lazio n. 5/2013 e dell’art. 6 co. 1 lett. a della deliberazione dellโAssemblea Capitolina n. 31/2017 e ss.mm.ii.; in sintesi, la parte appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, la scuola per lโinfanzia rientrerebbe a pieno titolo fra i luoghi sensibili di cui si รจ detto. (…) Alla udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa รจ stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria conclusiva da parte di Roma Capitale che ha insistito per lโaccoglimento dellโappello.
Lโappello stesso รจ fondato.
Il punto controverso, come si รจ detto, consiste nello stabilire se la scuola dellโinfanzia sia istituto di istruzione o di mera formazione, atteso che lโobbligo della distanza minima dai luoghi in cui sono praticate le attivitร di gioco e scommessa รจ pacificamente applicabile ai primi, non anche ai secondi.
Ad avviso del Collegio, la conclusione รจ nel primo senso, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado.
Lโart. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 stabilisce che: โAi sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente [l.r. n. 22/2019], รจ vietata l’apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT, di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale piรน breve in base al Codice della Strada, dallโingresso del locale da gioco allโingresso del luogo sensibile, quali: a. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โฆโ.
Secondo il T.a.r. le scuole dellโinfanzia non rientrerebbero nella categoria giuridica degli โistituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โฆโ in quanto ai sensi dellโart. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 53 del 2003, la scuola dellโinfanzia โconcorre all’educazione e allo sviluppo affettivo โฆ promuovendone le potenzialitร di relazione, autonomia, creativitร , apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunitร educative โฆ contribuisce alla formazione integrale โฆ realizza la continuitร educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primariaโ.
Da tale premessa il T.a.r. trae la conclusione per cui le scuole dellโinfanzia sarebbero istituiti di formazione e non giร di istruzione, ai sensi della disciplina recata dalla legge n. 53/2003.
In senso contrario questa sezione ha osservato che โla scuola per lโinfanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 vada qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne รจ obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalitร , di assicurare che essa proponga unโofferta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne lโorario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di โobiettivi formativiโ, come รจ caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato allโistruzioneโ: cosรฌ espressamente lโord. 26 giugno 2023 n.2612.
Lโart. 1 del d. lgs. n. 59 del 2004, tra le finalitร della scuola dellโinfanzia, indica, in particolare, al comma 1, anche quello di assicurare: โla continuitร educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.โ a conferma del fatto che la scuola dellโinfanzia pur โnella sua autonomia e unitarietร didattica e pedagogicaโ รจ parte integrante del sistema di istruzione nazionale.
Nello stesso senso depone il successivo articolo 3, comma 2, dove si legge che: โNell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuitร con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primariaโ, dove il riferimento al โcoordinamento didatticoโ ribadisce che, accanto agli obiettivi formativi, ve ne sono altri di natura piรน strettamente didattica, sebbene di carattere propedeutico alla scuola primaria, come ulteriormente confermato dallโart. 4, comma 2, a mente del quale: โLa scuola primaria, della durata di cinque anni, รจ articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalitร di base, e in due periodi didattici biennali.โ come pure, dal punto di vista organizzativo, dallโart. 4, comma 6 secondo cui: โLe scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorioโ.
In mancanza di prospettazioni difensive di segno diverso, non vโรจ motivo per discostarsi dal precedente di cui sopra – favorevole a ricomprendere tra gli istituti scolastici anche le scuole dellโinfanzia – che, pertanto, devโessere confermato.
Ne segue lโaccoglimento dellโappello e, in riforma della sentenza appellata, la reiezione del ricorso di primo grado, dovendosi applicare la distanza minima di 500 metri prescritta dallโart. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5 dicembre 2019 anche in presenza di una scuola dellโinfanzia, in quanto riconducibile nel novero degli โistituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โฆโ.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura comunque congrua con i valori medi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e complessitร bassa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sullโappello, come in epigrafe proposto (ricorso n.1915/2023 R.G.) lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado (T.a.r. Lazio Roma n. 11333/2022 R.G.)”.