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Roma, Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar: “Scuola dell’infanzia รจ luogo sensibile, no alle slot in tabaccheria”

Il Consiglio di Stato ha accolto – tramite sentenza – l’appello presentato da Roma Capitale in cui si chiedeva la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) con cui era stato accolto il ricorso di un tabaccaio contro la determinazione dirigenziale del Comune con la quale gli era stato intimato il divieto di prosecuzione di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro allโ€™interno della propria attivitร  di rivendita di generi di monopolio situata a Roma, essendo stata accertata la violazione dellโ€™art. 6 della deliberazione dellโ€™Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dellโ€™art. 4 della l.r. 22/2019 per essere la rivendita ubicata a distanza di 150 metri dalla scuola dellโ€™infanzia (…), qualificata quale โ€œluogo sensibileโ€, e come tale assoggettata dalla normativa in materia di prevenzione dal rischio di ludopatie allโ€™obbligo di rispetto della distanza minima di metri 500.

Il tabaccaio, con un unico motivo di ricorso, aveva censurato la violazione dellโ€™art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dellโ€™art. 4 della l.r. 22/2019, assumendo che il proprio esercizio commerciale “non potrebbe essere considerato prossimo ad un โ€œluogo sensibileโ€, in violazione della distanza minima a tal fine prevista, dal momento che la scuola dellโ€™infanzia non rientrerebbe nella categoria degli โ€œistituti scolastici di qualsiasi ordine e gradoโ€ per i quali siffatto divieto รจ previsto”.

Con sentenza breve sez. II n. 14290 del 2022 il T.a.r Lazio Roma aveva accolto il ricorso “sul presupposto che ai sensi dellโ€™art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 53/2003, le scuole dellโ€™infanzia sarebbero istituti โ€œdi formazioneโ€ e non giร  โ€œdi istruzioneโ€ e, come tali, non potrebbero ritenersi ricompresi tra i luoghi sensibili soggetti allโ€™obbligo del rispetto della distanza minima”.

“Avverso la predetta sentenza – spiega il Consiglio di Stato – Roma Capitale ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, letteralmente rubricato come violazione e falsa applicazione dellโ€™art. 2 co. 1 lett. e della Legge n. 53/2003, dellโ€™art. 4 co. 1 lett. a della legge regionale del Lazio n. 5/2013 e dell’art. 6 co. 1 lett. a della deliberazione dellโ€™Assemblea Capitolina n. 31/2017 e ss.mm.ii.; in sintesi, la parte appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, la scuola per lโ€™infanzia rientrerebbe a pieno titolo fra i luoghi sensibili di cui si รจ detto. (…) Alla udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa รจ stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria conclusiva da parte di Roma Capitale che ha insistito per lโ€™accoglimento dellโ€™appello.

Lโ€™appello stesso รจ fondato.

Il punto controverso, come si รจ detto, consiste nello stabilire se la scuola dellโ€™infanzia sia istituto di istruzione o di mera formazione, atteso che lโ€™obbligo della distanza minima dai luoghi in cui sono praticate le attivitร  di gioco e scommessa รจ pacificamente applicabile ai primi, non anche ai secondi.

Ad avviso del Collegio, la conclusione รจ nel primo senso, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado.

Lโ€™art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 stabilisce che: โ€œAi sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente [l.r. n. 22/2019], รจ vietata l’apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT, di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale piรน breve in base al Codice della Strada, dallโ€™ingresso del locale da gioco allโ€™ingresso del luogo sensibile, quali: a. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โ€ฆโ€.

Secondo il T.a.r. le scuole dellโ€™infanzia non rientrerebbero nella categoria giuridica degli โ€œistituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โ€ฆโ€ in quanto ai sensi dellโ€™art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 53 del 2003, la scuola dellโ€™infanzia โ€œconcorre all’educazione e allo sviluppo affettivo โ€ฆ promuovendone le potenzialitร  di relazione, autonomia, creativitร , apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunitร  educative โ€ฆ contribuisce alla formazione integrale โ€ฆ realizza la continuitร  educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primariaโ€.

Da tale premessa il T.a.r. trae la conclusione per cui le scuole dellโ€™infanzia sarebbero istituiti di formazione e non giร  di istruzione, ai sensi della disciplina recata dalla legge n. 53/2003.

In senso contrario questa sezione ha osservato che โ€œla scuola per lโ€™infanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 vada qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne รจ obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalitร , di assicurare che essa proponga unโ€™offerta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne lโ€™orario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di โ€œobiettivi formativiโ€, come รจ caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato allโ€™istruzioneโ€: cosรฌ espressamente lโ€™ord. 26 giugno 2023 n.2612.

Lโ€™art. 1 del d. lgs. n. 59 del 2004, tra le finalitร  della scuola dellโ€™infanzia, indica, in particolare, al comma 1, anche quello di assicurare: โ€œla continuitร  educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.โ€ a conferma del fatto che la scuola dellโ€™infanzia pur โ€œnella sua autonomia e unitarietร  didattica e pedagogicaโ€ รจ parte integrante del sistema di istruzione nazionale.

Nello stesso senso depone il successivo articolo 3, comma 2, dove si legge che: โ€œNell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuitร  con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primariaโ€, dove il riferimento al โ€œcoordinamento didatticoโ€ ribadisce che, accanto agli obiettivi formativi, ve ne sono altri di natura piรน strettamente didattica, sebbene di carattere propedeutico alla scuola primaria, come ulteriormente confermato dallโ€™art. 4, comma 2, a mente del quale: โ€œLa scuola primaria, della durata di cinque anni, รจ articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalitร  di base, e in due periodi didattici biennali.โ€ come pure, dal punto di vista organizzativo, dallโ€™art. 4, comma 6 secondo cui: โ€œLe scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorioโ€.

In mancanza di prospettazioni difensive di segno diverso, non vโ€™รจ motivo per discostarsi dal precedente di cui sopra – favorevole a ricomprendere tra gli istituti scolastici anche le scuole dellโ€™infanzia – che, pertanto, devโ€™essere confermato.

Ne segue lโ€™accoglimento dellโ€™appello e, in riforma della sentenza appellata, la reiezione del ricorso di primo grado, dovendosi applicare la distanza minima di 500 metri prescritta dallโ€™art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5 dicembre 2019 anche in presenza di una scuola dellโ€™infanzia, in quanto riconducibile nel novero degli โ€œistituti scolastici di qualsiasi ordine e grado โ€ฆโ€.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura comunque congrua con i valori medi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e complessitร  bassa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sullโ€™appello, come in epigrafe proposto (ricorso n.1915/2023 R.G.) lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado (T.a.r. Lazio Roma n. 11333/2022 R.G.)”.

Redazione Jamma
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