Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha disposto un approfondimento sulla materia oggetto del ricorso di un gestore di apparecchi da intrattenimento contro il Regolamento Comunale di Palermo in materia di orari funzionamento delle slot.
La parte ricorrente “ha contestato l’art. 5 del regolamento in epigrafe, argomentando sulla pretesa illegittimità delle limitazioni ivi disposte con riguardo agli orari di apertura delle sale giochi autorizzate ex art. 86, T.U.L.P.S., e delle sale scommesse autorizzate ex art. 88, T.U.L.P.S., nonché il limitato orario di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex artt. 110, c. 6, lett. a) e b), T.U.L.P.S.”.
Il 29 maggio scorso lo stesso comune ha emanato un’ordinanza con la quale – sino alla definitiva pronuncia degli organi di giustizia amministrativa – è stato esteso l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco dalle originarie cinque ore giornaliere al medesimo orario di esercizio di sale giochi autorizzate e sale scommesse autorizzate (pari a quattordici ore giornaliere). Per l’esattezza si tratta di disposizionisull’orario delle sale bingo : apertura alle ore 10,00 e chiusura alle ore 01:00 durante la settimana e alle ore 02:00 nei fine settimana. Inoltre, l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, posti presso sale scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc. nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite di tabacchi e nelle ricevitorie lotto sia il seguente: apertura ore 10,00 e chiusura coincidente con la chiusura dell’esercizio e comunque non oltre le ore 24,00 di tutti i giorni compresi i festivi.
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate da parte ricorrente appaiono meritevoli dell’approfondimento tipico della fase di merito, e che “la celere fissazione dell’udienza di discussione può adeguatamente tutelare gli interessi di tutte le parti in causa”.
La trattazione del ricorso è fissata all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2024.