(Jamma) Le regole che valgono per le slot nei bar o in qualsiasi altro esercizi pubblico valgono anche per le sale Vlt. E’ quanto hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato che si sono espressi in merito ad un ricorso presentato dal Comune di Bolzano. Per i giudici deve qualificarsi pubblico esercizio, ai sensi del T.U.L.P.S. e della disciplina provinciale dettata in materia, โogni luogo di esercizio di unโattivitร dโimpresa, avente ad oggetto una prestazione dโopera o di servizio rivolta al pubblico, il quale vi possa accedere liberamente (mentre irrilevante รจ il divieto di accesso a determinate categorie di persone, quali i minori dโetร , trattandosi di limitazione inerente alle modalitร di esercizio dellโattivitร , non incidente sulla sua natura)โ. Le sale โdedicateโ in questione rientrano, quale species, nel genus delle โsale da gioco e di attrazioneโ, soggette alla disciplina della legge provinciale del 13 maggio 1992, e dunque, anche per questa via, attratte nellโorbita del divieto di localizzazione contenuto nel comma 1 dellโart. 5-bis, ancora prima dellโespressa formulazione del relativo enunciato normativo con riguardo alle โsale dedicateโ, nel nuovo comma 2-bis che, anche sotto tale profilo, รจ qualificabile come disposizione di natura interpretativa con valore ricognitivo.
La vicenda prende il via con la sentenza del Tribunale Amministrativo di Bolzano con la quale si respingeva il ricorso proposto dal Comune di Bolzano avverso il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano con il quale veniva rilasciata una licenza avente ad oggetto lโautorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui allโart. 110, sesto comma, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT .Il Tar respingeva il ricorso in considerazione del fatto che le c.d. โsale dedicateโ, nelle quali potevano essere installati gli apparecchi VLT, non erano qualificabili nรฉ come pubblici esercizi (per gli effetti di cui allโart. 11 l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58), nรฉ come sale pubbliche da giochi (per gli effetti di cui allโart. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13), e che, nellโordinamento della Provincia di Bolzano, solo con la legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, e cioรจ dopo il rilascio dellโautorizzazione, era stato introdotto il comma 2-bis dellโart. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, con cui le limitazioni alla localizzazione delle sale da gioco e di attrazione, di cui al primo comma dello stesso articolo di legge, erano state estese โad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui allโart. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificheโ (v. cosรฌ, testualmente, la nuova disposizione normativa), con conseguente inapplicabilitร ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, sul presupposto della qualificazione della norma citata come innovativa, e non interpretativa.
Lโappellante Comune di Bolzano chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietร dellโimpugnata sentenza e in sua riforma, lโaccoglimento del ricorso di primo grado.
Secondo i giudici โscendendo alla disanima dellโappello principale proposto dal Comune, sostanzialmente incentrato su un unico, complesso, motivo dโimpugnazione, si osserva che lo stesso รจ fondato. Giova precisare, in linea di fatto, che con lโimpugnato provvedimento del Presidente della Provincia del 21 novembre 2011 รจ stata autorizzata la raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT, con mescita di cibi, bevande alcoliche e superalcoliche, โnellโesercizio โsala dedicataโ con sede in Bolzano, via Resia 27โ, con espresso divieto di accesso ai minori di anni 18.
โLa questione centrale della presente controversia รจ costituita dalla qualificazione della disposizione da ultimo citata come norma di interpretazione autentica ed a valenza ricognitiva, come tale applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, oppure come norma ad efficacia innovativa, introduttiva di un nuovo precetto valevole solo per il futuro.
Ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la soluzione cui รจ pervenuto il T.r.g.a., attributiva alla disposizione in esame della valenza di norma innovativa.
Infatti, a prescindere dalla formulazione letterale di una disposizione legislativa, alla stessa deve essere attribuita natura di norma dโinterpretazione autentica (o valenza ricognitiva), quando, pur rimanendo immutata la formulazione letterale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato, giacchรฉ รจ necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili col tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (v., ex plurimis, Cons. St., ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15), sicchรฉ le leggi interpretative vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme che sia tale, che la sopravvenienza della norma interpretativa non faccia venir meno la norma interpretata, ma lโuna e lโaltra si saldino fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario.
Si aggiunga che costituisce, ormai, ius receptum, che il legislatore puรฒ adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sullโapplicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, cosรฌ rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore .
Tenuto conto di tali principi, enunciati dalla Corte Cost. per esaminare la legittimitร costituzionale della โsuccessivaโ disposizione interpretativa (o a valenza ricognitiva), si deve affrontare la questione centrale nel presente giudizio, e cioรจ quale fosse il quadro normativo vigente alla data di emanazione dellโatto impugnato in primo grado.
Orbene, nel caso di specie, le โsale dedicateโ agli apparecchi di gioco VLT, di cui al novellato art. 110, sesto comma, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 771 (T.U.L.P.S.), ed alla disciplina attuativa dettata dal decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 (emanato dal Direttore dellโAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), devono ritenersi comprese nel novero degli esercizi pubblici, disciplinati dal capo secondo (artt. 86 – 100) del T.U.L.P.S. (rilevante nel giudizio, poichรฉ lโimpugnata autorizzazione รจ stata emanata ai sensi dellโart. 88 T.U.L.P.S.).
Infatti, deve qualificarsi pubblico esercizio, ai sensi del T.U.L.P.S. e della disciplina provinciale dettata in materia, ogni luogo di esercizio di unโattivitร dโimpresa, avente ad oggetto una prestazione dโopera o di servizio rivolta al pubblico, il quale vi possa accedere liberamente (mentre irrilevante รจ il divieto di accesso a determinate categorie di persone, quali i minori dโetร , trattandosi di limitazione inerente alle modalitร di esercizio dellโattivitร , non incidente sulla sua natura).
Quali pubblici esercizi, le โsale dedicateโ erano, dunque, assoggettate ai divieti di localizzazione posti dallโart. 11, comma 1-bis, l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58, giร prima della relativa espressa โestensioneโ ad opera della nuova disposizione normativa, assurgente dunque a valenza ricognitiva/interpretativa di un precedente significato normativo giร presente nellโordinamento.
Per altro verso, leโsale dedicateโ in questione rientrano, quale species, nel genus delle โsale da gioco e di attrazioneโ, soggette alla disciplina della l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, e dunque, anche per questa via, attratte nellโorbita del divieto di localizzazione contenuto nel comma 1 dellโart. 5-bis, ancora prima dellโespressa formulazione del relativo enunciato normativo con riguardo alle โsale dedicateโ, nel nuovo comma 2-bis che, anche sotto tale profilo, รจ qualificabile come disposizione di natura interpretativa con valore ricognitivo.
Il sopra delineato quadro normativo si sottrae alle censure di incostituzionalitร e di contrasto con il diritto dellโUnione Europea, paventate dagli originari controinteressati e da ritenersi manifestamente infondate, in quanto:
– il contrasto con lโart. 117 Cost. รจ stato, ormai, escluso dalla richiamata sentenza n. 300/2011 della Corte Costituzionale;
– non sono ravvisabili le dedotte violazioni dei principi della ragionevolezza, della libertร dโiniziativa economica e della libera concorrenza, poichรฉ le disposizioni censurate si basano su un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensรฌ su fattori (quali la prossimitร a determinati luoghi e la pubblicitร ) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente piรน vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacitร suggestiva dellโillusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni, e, dallโaltro, influire sulla viabilitร e sullโinquinamento acustico delle aree interessate;
– la Corte di Giustizia europea ha specificato che, in subiecta materia, eventuali restrizioni alla disciplina europea sono giustificate da esigenze imperative connesse allโinteresse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dellโordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dellโincitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. in tal senso, ex plurimis, sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11; sentenza 19 luglio 2012, nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11), con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri (e delle loro articolazioni ordinamentali), di restrizioni allโapertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE), al contempo escludenti la loro qualificazione come โregole tecnicheโ necessitanti di una previa comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della direttiva CE 98/34.
Per le esposte ragioni, e tenuto conto che, in linea di fatto, non รจ contestato che nel raggio di 300 m dalla sala autorizzata con lโimpugnato provvedimento provinciale sono situate due strutture, di natura scolastica e socio-assistenziale (il liceo โPascoliโ e, rispettivamente, la struttura semi-residenziale โPolo socio-educativo di via Mozartโ), rientranti tra i luoghi sensibili limitativi della localizzazione degli esercizi e sale di raccolta di giochi leciti, in accoglimento dellโappello principale e in reiezione degli appelli incidentali, lโappellata sentenza deve essere riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento del provvedimento ivi impugnato.