La rilevanza della Sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma, con cui sono state rigettate le ragioni di ben 436 gestori, ha suscitato molta attenzione ed interesse tra gli addetti ai lavori, sopratutto tra i patrocinatori che, in altri giudizi, stanno trattando le medesime questioni di Diritto.
Consultato da Jamma per esprimere la propria opinione, l’avv.Marco Ripamonti si è così espresso: “Non mi sono occupato del caso giudiziario in questione, di cui non conosco ovviamente le carte, ma ne sto trattando altri analoghi e, pertanto, ho avuto cura di esaminare la Sentenza con attenzione. E’ evidente che La Corte d’Appello, riprendendo temi in precedenza trattati dalla Corte Costituzionale e dal Tar Lazio, abbia ritenuto insussistente la violazione al principio dell’affidamento circa la permanenza nel tempo di un determinato assetto, attesa la delimitazione della tassa alla sola annualità 2015 ed in considerazione che, a condizione di rispettare criteri di proporzionalità, il legislatore, per esigenze erariali, possa incidere su tali assetti, in questo caso in via estemporaneo, una tantum. La Corte d’Appello, richiamando ancora il Tar Lazio, ha anche escluso qualsivoglia profilo di retroattività della norma impositiva, considerato che il riferimento agli asset delle aziende del 2014, a fronte di tassazione per l’anno successivo, fosse semplicemente da ricondurre alla indicazione del parametro utile alla relativa determinazione del quantum. In merito alla esazione della quota parte di pertinenza degli esercenti verso i gestori, la Corte afferma che non sia del resto ipotizzabile un rapporto diretto tra concessionari e i numerosi esercenti, valorizzando invece lo stretto rapporto tra questi ultimi e i gestori.
Ebbene, debbo dire con franchezza che i principi espressi dalla Corte d’Appello di Roma, con una motivazione certamente stringata e molto ancorata ad altre pronunce, restano assai discutibili ed opinabili e mi lasciano perplesso. Posso supporre che la Sentenza verrà notificata a spron battuto da parte di chi risultato vittorioso ai fini di determinarne il passaggio in giudicato nel termine breve.
Peccato che la Corte d’Appello abbia ritenuto di non attendere l’esito della principale vertenza dinanzi al Consiglio di Stato, che reputo sarà ormai prossimo e che ritengo non potrà certamente disattendere quanto statuito dalla Corte di Giustizia in ordine alla tassa di stabilità in argomento”.