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La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo accoglie l’appello di un barista sulla gestione IVA delle slot machine

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha accolto l’appello presentato da un contribuente, titolare di un bar, contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per presunte irregolarità nella gestione dell’IVA relativa alle attività di bar e slot machine. La decisione, che ribalta la sentenza di primo grado, ha stabilito che l’attività di gestione delle slot machine svolta dal contribuente è da considerarsi accessoria rispetto a quella principale del bar, con importanti implicazioni sul calcolo del pro-rata IVA.

Il caso

Il contribuente, titolare di un piccolo bar e gestore di slot machine collocate in un locale separato, era stato accusato dall’Agenzia delle Entrate di non aver contabilizzato separatamente i costi relativi alle due attività. L’amministrazione finanziaria aveva quindi emesso un avviso di accertamento per un maggior reddito imponibile, oltre a IVA, IRAP, interessi e sanzioni.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo valida la posizione dell’amministrazione. Il contribuente ha quindi presentato appello, sostenendo che:

  • L’assenza di costi specifici per l’attività delle slot machine rendeva superflua la separazione contabile.
  • Le attività di bar e slot machine erano separate fisicamente, funzionalmente e organizzativamente.
  • L’omissione contabile era un problema meramente formale, senza rilevanza sostanziale.
  • La sentenza di primo grado applicava in modo errato la normativa e la giurisprudenza.

Motivazioni della Corte

La Corte ha analizzato la documentazione prodotta, evidenziando che le spese sostenute dal contribuente erano esclusivamente riferite all’attività di bar, come dimostrato dall’unico contratto comune per la fornitura di energia elettrica. Inoltre, le slot machine erano collocate in un locale separato e non richiedevano personale dedicato.

La normativa IVA (art. 19, comma 5, del DPR 633/72) prevede che, in caso di attività soggette a IVA e attività esenti, l’IVA detraibile sia calcolata in base al pro-rata. Tuttavia, l’art. 19-bis, comma 2, esclude il pro-rata per le attività esenti che hanno natura accessoria. La Corte ha stabilito che l’attività di gestione delle slot machine è accessoria rispetto a quella principale del bar, poiché non genera costi aggiuntivi o acquisti rilevanti ai fini IVA.

L’applicazione del pro-rata al caso specifico avrebbe comportato un’ingiusta riduzione della detrazione IVA per i beni e servizi utilizzati esclusivamente nell’attività principale di bar, violando così il principio di neutralità dell’IVA. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-77/01) e della Cassazione (sentenza n. 23811/2017), che supportano questa interpretazione.

La Corte ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando l’attività di gestione delle slot machine accessoria e quindi esclusa dal calcolo del pro-rata IVA. Ogni ulteriore motivo è stato considerato assorbito dalla decisione principale.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per i contribuenti che svolgono attività miste, come la gestione di bar e slot machine. La decisione chiarisce che la separazione contabile non è necessaria in assenza di costi specifici per l’attività accessoria e tutela il principio di neutralità dell’IVA. Tuttavia, sottolinea anche l’importanza di fornire documentazione chiara e dettagliata per dimostrare la natura accessoria delle attività esenti. (n.b.)

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