Oggi si tiene l’udienza presso la Corte Costituzionale per esaminare la questione di legittimità sollevata dal TAR Piemonte riguardo alla concentrazione delle controversie sui provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) esclusivamente al TAR Lazio.
Origine della controversia
Il caso nasce dal ricorso di una concessionaria di gioco e del titolare di una sala Bingo che contestavano il silenzio dell’ADM rispetto alla richiesta di avvio di un procedimento amministrativo contro un’altra concessionaria. La richiesta includeva la revoca del titolo autorizzativo di quest’ultima per consentire l’operatività della nuova concessionaria nelle sale Bingo in questione.
Le ricorrenti, attive nel settore del gioco lecito pubblico e nello specifico, nel settore degli apparecchi con vincita in denaro, svolgevano la prima la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi e la seconda la funzione di custodia degli apparecchi stessi e il compito di provvedere alla loro gestione e manutenzione, nonche’ di assicurarne l’accessibilita’ e disponibilita’ all’utenza, agendo unicamente tra esse con accordi regolati da negozi di diritto privato, comunicandone la costituzione, la modificazione o l’estinzione all’Agenzia delle dogane e Monopoli.
Il ricorso si precisa che in precedenza la sala giochi la concessionaria controinteressata, avevano sottoscritto contratti per il collegamento alla rete del concessionario di apparecchi VLT all’interno delle sale bingo di proprieta’ della ricorrente.
Poco prima della scadenza il scadenza il ricorrente, nel frattempo entrato nel gruppo societario di un’altra concessionaria, avvisava la prima concessionaria della propria intenzione di sostituire gli apparecchi videoterminali collegati alla rete telematica con quelli dell’altro concessionario. Ne scaturiva una controversia dinanzi al tribunale civile di Roma che con sentenza 7 ottobre 2023 accertava l’esaurimento dei contratti tra le parti in relazione alle due case da gioco.
Il ricorrente trasmetteva all’Ufficio Territoriale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle dogane e Monopoli, copia della sentenza e l’istanza di intimazione alla cessazione delle sale senza ottenere alcun riscontro, fatto che si ripeteva dopo il sollecito del febbraio 2024.
L’Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione Regionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e la controinteressata si costituiva contestando le censure dei ricorrenti ed eccependo l’incompetenza territoriale del Tar Piemonte in virtu’ di quanto disposto dall’art. 135 del codice amministrativo sui provvedimenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro della ADM, ricadenti nella competenza territoriale del T.A.R. del Lazio.
L’ADM e la controparte hanno eccepito, in buona sostanza, l’incompetenza territoriale del tribunale, invocando la normativa che attribuisce al TAR Lazio la competenza esclusiva in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
Il giudizio del TAR Piemonte
Con una sentenza dello scorso giugno, il TAR Piemonte ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che concentra tutte le controversie di questo tipo presso il TAR Lazio. Secondo il tribunale, questa disposizione potrebbe violare i seguenti articoli della Costituzione Italiana:
- Art. 3: Principio di ragionevolezza.
- Art. 25: Diritto al giudice naturale precostituito per legge.
- Art. 111: Diritto a un equo processo.
- Art. 125: Competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali.
- Art. 76: Rispetto dei principi della delega legislativa.
Il TAR Piemonte ha evidenziato che la norma contestata, contenuta nel Codice del Processo Amministrativo (art. 135, comma 1, lett. q-quater), non trova una chiara giustificazione nella legge, sollevando dubbi sulla sua validità.
Il Collegio ha rilevato anche dubbi sulla violazione dell’art. 76 della Costituzione: l’art. 135 comma 1 q-quater di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e’ appunto contenuto nel decreto delegato dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
“In tale art. 44 – si legge nella sentenza- non si rileva il minimo spunto, piu’ correttamente principio o criterio direttivo, che abbia indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro”.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è ora chiamata a decidere se la concentrazione delle controversie presso il TAR Lazio sia compatibile con i principi costituzionali. Se la questione fosse accolta, i TAR locali tornerebbero a essere competenti per i provvedimenti emessi dall’ADM, rimuovendo l’esclusività del TAR Lazio.
Implicazioni della decisione
L’eventuale abrogazione della norma avrebbe un impatto significativo sul sistema amministrativo italiano, ridistribuendo le competenze territoriali e garantendo una maggiore prossimità geografica ai ricorrenti.
Protagonisti dell’udienza
Oltre alla Presidenza del Consiglio, rappresentata dagli avvocati dello Stato Francesco Sclafani e Laura Paolucci, la causa vede coinvolti l’avvocato Luca Giacobbe per i ricorrenti e i legali Fabio Cintioli, David Astorre e Dario Ruggiero per la controparte.