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La Corte Costituzionale valuta la competenza unica del TAR Lazio a decidere sui provvedimenti di ADM sui giochi pubblici

Oggi si tiene l’udienza presso la Corte Costituzionale per esaminare la questione di legittimità sollevata dal TAR Piemonte riguardo alla concentrazione delle controversie sui provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) esclusivamente al TAR Lazio.

Origine della controversia

Il caso nasce dal ricorso di una concessionaria di gioco e del titolare di una sala Bingo che contestavano il silenzio dell’ADM rispetto alla richiesta di avvio di un procedimento amministrativo contro un’altra concessionaria. La richiesta includeva la revoca del titolo autorizzativo di quest’ultima per consentire l’operatività della nuova concessionaria nelle sale Bingo in questione.

Le ricorrenti, attive nel settore  del  gioco  lecito pubblico e nello specifico, nel settore degli apparecchi con  vincita in denaro,  svolgevano la prima la realizzazione  e  la  conduzione  della rete per  la  gestione  telematica  del  gioco  lecito  mediante  gli apparecchi e la seconda la  funzione  di  custodia  degli  apparecchi stessi e il compito di provvedere alla loro gestione e  manutenzione, nonche’ di assicurarne l’accessibilita’ e disponibilita’  all’utenza, agendo unicamente tra esse con accordi regolati da negozi di  diritto privato,  comunicandone   la   costituzione,   la   modificazione   o l’estinzione all’Agenzia delle dogane e Monopoli.

Il  ricorso si precisa che in precedenza la sala giochi la concessionaria controinteressata,  avevano  sottoscritto  contratti  per  il collegamento  alla  rete  del  concessionario   di   apparecchi   VLT all’interno delle sale bingo  di  proprieta’  della ricorrente.

Poco prima della scadenza il scadenza  il ricorrente,  nel  frattempo entrato nel  gruppo  societario  di un’altra concessionaria,  avvisava  la prima concessionaria  della propria  intenzione  di  sostituire  gli  apparecchi   videoterminali collegati alla rete telematica con quelli dell’altro concessionario. Ne scaturiva una controversia  dinanzi al tribunale civile di Roma che con sentenza 7 ottobre 2023 accertava l’esaurimento dei contratti tra le parti in relazione alle  due  case da gioco.

Il ricorrente trasmetteva all’Ufficio Territoriale per  il  Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Agenzia  delle  dogane  e Monopoli,  copia  della  sentenza  e  l’istanza  di  intimazione  alla cessazione delle sale senza ottenere alcun riscontro,  fatto  che  si ripeteva dopo il sollecito del febbraio 2024.

L’Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione  Regionale  Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e la controinteressata si costituiva contestando  le  censure  dei   ricorrenti   ed     eccependo l’incompetenza territoriale del Tar Piemonte in virtu’ di quanto disposto dall’art. 135 del codice amministrativo sui  provvedimenti  in materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   della  ADM,  ricadenti nella competenza territoriale del T.A.R. del Lazio.

L’ADM e la controparte hanno eccepito, in buona sostanza, l’incompetenza territoriale del tribunale, invocando la normativa che attribuisce al TAR Lazio la competenza esclusiva in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Il giudizio del TAR Piemonte

Con una sentenza dello scorso giugno, il TAR Piemonte ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che concentra tutte le controversie di questo tipo presso il TAR Lazio. Secondo il tribunale, questa disposizione potrebbe violare i seguenti articoli della Costituzione Italiana:

  • Art. 3: Principio di ragionevolezza.
  • Art. 25: Diritto al giudice naturale precostituito per legge.
  • Art. 111: Diritto a un equo processo.
  • Art. 125: Competenza territoriale dei tribunali amministrativi regionali.
  • Art. 76: Rispetto dei principi della delega legislativa.

Il TAR Piemonte ha evidenziato che la norma contestata, contenuta nel Codice del Processo Amministrativo (art. 135, comma 1, lett. q-quater), non trova una chiara giustificazione nella legge, sollevando dubbi sulla sua validità.

Il Collegio ha rilevato anche dubbi sulla violazione  dell’art.  76 della Costituzione: l’art. 135 comma 1 q-quater  di  cui  al  decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e’  appunto  contenuto  nel  decreto delegato dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

“In tale art. 44 – si legge nella sentenza- non si rileva il minimo spunto,  piu’  correttamente  principio  o criterio direttivo, che abbia  indotto  il  legislatore  delegato  ad inserire la previsione della competenza funzionale  inderogabile  del Tribunale amministrativo  regionale  del   Lazio   in   materia   di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro”.

La questione al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è ora chiamata a decidere se la concentrazione delle controversie presso il TAR Lazio sia compatibile con i principi costituzionali. Se la questione fosse accolta, i TAR locali tornerebbero a essere competenti per i provvedimenti emessi dall’ADM, rimuovendo l’esclusività del TAR Lazio.

Implicazioni della decisione

L’eventuale abrogazione della norma avrebbe un impatto significativo sul sistema amministrativo italiano, ridistribuendo le competenze territoriali e garantendo una maggiore prossimità geografica ai ricorrenti.

Protagonisti dell’udienza

Oltre alla Presidenza del Consiglio, rappresentata dagli avvocati dello Stato Francesco Sclafani e Laura Paolucci, la causa vede coinvolti l’avvocato Luca Giacobbe per i ricorrenti e i legali Fabio Cintioli, David Astorre e Dario Ruggiero per la controparte.

Redazione Jamma
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