Il Consiglio di Stato, con sentenza del 4 dicembre 2024, ribadisce la legittimità del distanziometro come strumento di regolamentazione delle attività legate al gioco d’azzardo, sottolineando la necessità di bilanciare gli interessi economici con la tutela della salute pubblica e il contrasto alla ludopatia. Inoltre, evidenzia l’importanza di un’interazione proattiva da parte degli operatori economici con le amministrazioni locali per adeguarsi alla normativa.
Il caso
Un gestore di sale giochi a Reggio Emilia ha impugnato una serie di atti comunali e regionali che vietano l’esercizio di sale giochi e scommesse in prossimità di luoghi sensibili, sulla base della normativa regionale dell’Emilia Romagna (legge regionale n. 5/2013 e successive modifiche). Tali atti includevano:
- Delibere e provvedimenti del Comune di Reggio Emilia che richiedevano la chiusura o la delocalizzazione delle sale giochi entro un certo termine.
- Normative regionali che introducevano il “distanziometro”, imponendo una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, come scuole, impianti sportivi e oratori.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia Romagna aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittimi gli atti contestati. Il gestore ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato.
Motivi di Appello
La società ha contestato:
- Legittimità del distanziometro: Riteneva che la normativa fosse costituzionalmente illegittima poiché avrebbe prodotto un effetto espulsivo delle sale giochi, senza prevedere indennizzi.
- Impossibilità di delocalizzazione: Sosteneva che la delocalizzazione fosse impraticabile sia per ragioni urbanistiche che per assenza di alternative fornite dal Comune.
- Errori nel calcolo delle distanze: Contestava il metodo utilizzato dal Comune per determinare la distanza minima dai luoghi sensibili.
Decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, motivando la decisione come segue:
- Legittimità del distanziometro:
- La normativa regionale è conforme ai principi costituzionali, come già stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 300/2011 e n. 108/2017).
- Il distanziometro è finalizzato alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della ludopatia, e non viola la libertà economica (art. 41 Cost.).
- Non sussiste un effetto espulsivo, poiché una quota del territorio comunale, seppur minima, resta disponibile per l’insediamento di sale giochi.
- Impossibilità di delocalizzazione:
- La società non ha mai presentato istanze formali per la delocalizzazione, né fornito prove concrete che tale opzione fosse impraticabile.
- La normativa urbanistica vigente all’epoca consentiva la delocalizzazione tramite accordi operativi o il Piano Operativo Comunale (POC), strumenti che la società non ha utilizzato.
- Errori nel calcolo delle distanze:
- La distanza delle sale giochi dai luoghi sensibili è stata calcolata correttamente dal Comune.
- La società non ha fornito elementi specifici per dimostrare errori nel calcolo.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità degli atti comunali e regionali impugnati, respingendo l’appello.