Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato il 22 luglio 2024, in esame preliminare, un Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario.
In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.
Il testo unico è composto di 100 articoli. Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. Il III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati. Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). Nel V sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI). Il VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali. Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. Il IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali. Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.
Di seguito il testo integrale della bozza del decreto (così come approdato in consiglio dei Ministri) del Titolo II relativo all’imposta sugli intrattenimenti che Jamma ha potuto visionare.
TITOLO II
Imposta sugli intrattenimenti
Capo I
Disposizioni generali
ART. 24
Presupposto dell’imposta
(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.
ART. 25
Soggetti d’imposta
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. È soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
ART. 26
Base imponibile
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresì, base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:
a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;
b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attività soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.
ART. 27
Aliquote
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento.
ART. 28
Finalità di beneficenza
(articolo 5, commi da 1 a 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
ART. 29
Agevolazioni
(articolo 5, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento previsto dalla tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.