Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società concessionaria del settore del gioco pubblico contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La vicenda riguarda l’applicazione di penali per presunte inosservanze dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione, riferite al periodo 2013.
La contestazione
L’ADM aveva irrogato penali per un importo complessivo di 16.150 euro, sulla base di violazioni riscontrate nei livelli di servizio della rete telematica per la gestione del gioco lecito. La società ricorrente contestava la tardività delle contestazioni, avvenute circa nove anni dopo i fatti, e la presunta applicazione di criteri introdotti successivamente ai fatti oggetto di sanzione. Sosteneva, inoltre, che il ritardo avesse compromesso il proprio diritto di rivalersi sui soggetti ausiliari responsabili delle presunte violazioni.
La decisione del TAR
Il TAR ha stabilito che le penali applicate dall’ADM non hanno natura di sanzione amministrativa, ma costituiscono clausole contrattuali con funzione di risarcimento forfettario, come previsto dalla convenzione di concessione. Pertanto, non si applicano i termini di decadenza previsti per le sanzioni amministrative, bensì il termine di prescrizione decennale, rispettato nel caso in esame.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la società concessionaria aveva accesso, tramite un’area riservata, ai dati sui livelli di servizio, potendo così monitorare eventuali scostamenti e adottare misure correttive. Il TAR ha ritenuto che non sussistano elementi per configurare un pregiudizio ai diritti di difesa della società o un abuso del diritto da parte dell’ADM.
Criteri di applicazione delle penali
La sentenza ha confermato la legittimità dei criteri di calcolo adottati dall’ADM per determinare l’importo delle penali, che rispettano i parametri fissati dalla convenzione. Ha inoltre chiarito che i limiti economici massimi per le penali devono essere calcolati sulla base del compenso totale per la gestione di tutte le tipologie di apparecchi, senza suddivisioni tra i vari sistemi di gioco.
Rivalso e responsabilità degli ausiliari
Quanto alla responsabilità degli ausiliari, il TAR ha ribadito che, nell’ambito della responsabilità contrattuale, il concessionario risponde anche delle condotte dei soggetti di cui si avvale. Non è emerso alcun comportamento da parte dell’ADM che abbia impedito al concessionario di esercitare eventuali azioni di rivalsa.
Il TAR ha respinto tutte le doglianze della società ricorrente, confermando la legittimità dell’operato dell’ADM. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni giuridiche trattate. La sentenza ribadisce la rilevanza delle clausole contrattuali nelle concessioni pubbliche e il margine di discrezionalità nell’applicazione delle penali per garantire l’effettività e la proporzionalità delle misure