HomeApparecchi da intrattenimentoGiochi, Cassazione conferma la giurisdizione ordinaria per le controversie sulle concessioni

Giochi, Cassazione conferma la giurisdizione ordinaria per le controversie sulle concessioni

La Corte di Cassazione, Sezione Unica, ha respinto il ricorso di una concessionaria di rete slot per l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato. Con la sentenza del 2023, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, contro la decisione del TAR Lazio, in relazione a una controversia con una concessionaria.

La questione verteva sul pagamento delle somme dovute per apparecchi di intrattenimento in eccedenza rispetto ai limiti di contingentamento previsti dalla normativa. La sentenza ha stabilito che la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, escludendo quindi quella amministrativa.

Oggetto della controversia

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva impugnato una precedente sentenza del TAR che annullava la richiesta di pagamento avanzata nei confronti della concessionaria per apparecchi di intrattenimento irregolari. L’Agenzia sosteneva che la determinazione delle somme dovute rientrasse in una controversia di natura patrimoniale, non amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in base all’art. 133, comma 1, lett. c) del Codice del processo amministrativo, la giurisdizione amministrativa si applica solo in caso di esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame, la questione riguardava esclusivamente il pagamento di corrispettivi patrimoniali, rientrando quindi nella giurisdizione del giudice ordinario.

La controversia si basava sull’art. 1, comma 81, lett. f), della legge n. 220/2010, che disciplina il mantenimento degli apparecchi in eccedenza rispetto ai limiti previsti. La normativa stabilisce un pagamento mensile di 300 euro per ogni apparecchio in esubero, una somma attribuita direttamente ai concessionari.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione dei corrispettivi richiesti non coinvolgeva poteri discrezionali o autoritativi, trattandosi di una fase esecutiva del rapporto concessorio. Pertanto, le controversie riguardanti tali corrispettivi spettano al giudice ordinario.

Rilievi delle Parti

La concessionaria, nel ricorso presentatoin Cassazione, sosteneva che la questione riguardasse il criterio di determinazione delle somme e che quindi fosse di competenza del giudice amministrativo. Tuttavia il Giudice ha respinto questa argomentazione, ribadendo che non erano stati esercitati poteri autoritativi dalla Pubblica Amministrazione.

Conferma della giurisdizione ordinaria

La sentenza sottolinea che nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie sulla fase esecutiva, come quelle relative ai corrispettivi dovuti, non rientrano nella giurisdizione amministrativa. Il giudice ordinario è invece competente a valutare i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il concessionario.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese processuali sono state assegnate al ricorrente, con una condanna al pagamento di 6.000 euro, oltre al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Redazione Jamma
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