Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito di un ricorso di un imprenditore contro la provincia autonoma di Bolzano e la disposizione in materia di regolamentazione del gioco d’azzardo.
Il Collegio – ritenuto che la parte appellante, attraverso la perizia depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Silandro e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto non ha riguardato il detto territorio comunale, ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost. – dispone, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione sul seguente quesito:
“chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quella gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Silandro e nei Comuni confinanti, posti a distanza non superiore a 5 km dal Comune di Silandro, sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Silandro e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km”.
A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Padova, il quale, personalmente o attraverso delega ad altro Professore, ordinario o associato, in servizio presso lo stesso Dipartimento, dotato di specifiche competenze sulla materia in questione, accerterà quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta.