La Commissione Tributaria di secondo grado della Campania ha accolto il ricorso del titolare di un bar al quale è stata notificata dalla Agenzia delle Entrate una cartella per un reddito evaso di oltre 547.000 euro a seguito del sequestro di due slot irregolari, ovvero non collegate alla rete di connessione.
Nello specifico l’Agenzia ha considerato un ricavo presunto di 3.000 euro al giorno per un totale di 365 giorni (2.190.000 euro), a cui sono state detratte le vincite quantificate forfettariamente nel 75% delle somme giocate.
L’esercente ha contestato la cartella ritenendo errata pronuncia sul periodo di utilizzo delle slot macchine in mancanza di prove sulla data di installazione. Nello specifico l’esercente aveva inoltrato un contratto di affitto degli apparecchi che però non era stato preso in considerazione dall’Ufficio delle Entrate.
La Commissione Tributaria di Secondo grado della Campania ha ritenuto che “la determinazione forfettaria dell’imponibile non può essere operata alla luce dell’art. 1 comma 646 della L. 190/2014 , in quanto tale norma determina una base imponibile rilevante sotto un differente profilo tributario (AdM), e, in assenza di specifica previsione, non può essere estesa anche ai fini della determinazione dei redditi”.
All’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate spetta l’onere di provare la disponibilità delle slot, quale elemento costitutivo della fattispecie impositiva.
Nello specifico di questo caso l’Agenzia aveva accertato il periodo di utilizzo alla luce di un verbale redatto in occasione di un precedente controllo dell’ADM in cui veniva attestata l’assenza degli apparecchi da gioco. Ma l’accesso dei funzionari attesta solo l’assenza delle slots in quel giorno, ma da ciò non può dedursi la presenza delle slot il giorno successivo. Viceversa, elementi indiziari appaiono: il contratto di locazione. Dal giorno dell’accesso dei funzionari di ADM fino alla data del sequestro deve essere rideterminato il reddito imponibile e le conseguenti sanzioni, quanto all’individuazione del diverso regime IVA, che la gestione delle slot, in quanto tale, non può ritenersi accessoria rispetto ai servizi offerti dal bar, mancando il necessario rapporto di strumentalità rispetto alla prestazione principale. (foto repertorio GdF)