La controversia ha avuto origine dalla decisione del Comune di Forlì di chiudere una sala giochi VLT e l’annessa attività di somministrazione di bevande, poiché situata a meno di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”. Tale disposizione è prevista dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 5/2013 e dalla successiva delibera comunale n. 481/2017, che ha approvato la mappatura delle aree non idonee per le sale giochi.
La società che gestisce la sala, aveva già ricevuto nel tempo comunicazioni formali dal Comune che imponevano la chiusura o la delocalizzazione dell’attività in altra zona idonea. Dopo un primo avviso del 2018, il Comune ha emanato un’ordinanza di chiusura nel dicembre 2022 e successivamente un’ulteriore ordinanza integrativa nel gennaio 2023, estendendo il provvedimento a tutte le tipologie di apparecchi di gioco presenti nella sala.
L’esercente aveva quindi impugnato questi provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, che aveva respinto il ricorso. Non soddisfatta, la società ha presentato appello al Consiglio di Stato, contestando la decisione sotto vari aspetti.
Secondo la società appellante, il procedimento di chiusura era ancora aperto al momento della sua rinuncia a un altro giudizio connesso, e il TAR avrebbe dovuto sospendere la decisione in attesa di un pronunciamento più ampio. Inoltre, la società ha sostenuto che la competenza nell’adozione del provvedimento spettava alla Giunta comunale e non ai dirigenti e che non erano state rispettate le regole procedurali, tra cui la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per la chiusura dell’attività accessoria di somministrazione di bevande. Infine, l’azienda ha lamentato la violazione del termine del procedimento e la creazione di un presunto affidamento legittimo, derivato dall’inerzia dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto tutte le contestazioni avanzate. Ha chiarito che la rinuncia al giudizio connesso ha reso intoccabili gli atti presupposti, come la mappatura dei luoghi sensibili e le relative delibere comunali e regionali. Ha poi riconosciuto che i dirigenti del Comune avevano piena competenza ad adottare i provvedimenti di chiusura, trattandosi di atti a contenuto vincolato e dovuti.
Riguardo alla questione procedurale, il Consiglio ha precisato che l’attività di somministrazione di bevande era accessoria rispetto alla sala giochi e, quindi, ne seguiva necessariamente le sorti. La mancata comunicazione separata per tale attività non ha dunque compromesso la validità del procedimento. Allo stesso modo, l’inerzia del Comune nel tempo non può aver generato un affidamento legittimo, poiché l’attività in questione era chiaramente soggetta a divieto.
Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la legittimità dei provvedimenti del Comune di Forlì e ha respinto l’appellodell’esercente. Pur riconoscendo la lunga durata e la complessità della vicenda, ha deciso di compensare le spese processuali tra le parti.
La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto delle norme regionali e comunali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili, in un’ottica di contrasto alla ludopatia e tutela della salute pubblica.