La Corte di cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato dal legale rappresentante di un bar, contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava imposte maggiorate relative all’utilizzo di apparecchi da intrattenimento privi di autorizzazione.
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento alla società e ai soci, basandosi su una ricostruzione induttiva delle giocate effettuate tramite apparecchi da gioco irregolari per il periodo d’imposta 2008. La base imponibile era stata determinata applicando un valore forfetario giornaliero in assenza di dati certi, a causa della mancata connessione degli apparecchi alla rete telematica AAMS e dell’assenza di sigilli.
Le motivazioni dei ricorrenti erano state le seguenti:
- I ricorrenti hanno contestato la validità della sottoscrizione degli atti impositivi, sostenendo che mancava una delega valida da parte del capo dell’Ufficio.
- Hanno sostenuto che la norma introdotta nel 2010, che consente l’applicazione del PREU (Prelievo Erariale Unico) come base per l’accertamento di altre imposte, non potesse essere applicata retroattivamente al periodo d’imposta 2008.
- È stata sollevata la mancata considerazione di circostanze rilevanti, come il periodo ridotto di utilizzo degli apparecchi nel 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo, dichiarandolo inammissibile, poiché il giudice di appello aveva accertato che la sottoscrizione degli atti era conforme. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, stabilendo che la norma del 2010, che introduce una presunzione legale per utilizzare il PREU come base imponibile per altre imposte, non può essere applicata retroattivamente. Tale presunzione, infatti, modifica l’onere della prova e aggrava la posizione del contribuente, rendendola una norma sostanziale non applicabile retroattivamente.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, chiedendo una nuova valutazione basata su presunzioni semplici, non sulla normativa introdotta nel 2010.
La Corte ha stabilito che l’utilizzo del PREU come base per l’accertamento di altre imposte (IRPEF, IVA, IRAP) è possibile solo per i periodi successivi al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della norma. Per periodi precedenti, l’amministrazione finanziaria deve ricorrere a presunzioni semplici, che devono essere valutate caso per caso.
Il caso è stato rinviato alla Corte di secondo grado per una nuova valutazione, con l’assegnazione delle spese processuali al giudice del rinvio.