La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 28 novembre 2024, ha stabilito un principio di diritto di grande rilevanza in materia di IVA forfetaria relativa agli intrattenimenti, chiarendo i presupposti per la notifica delle cartelle di pagamento. Il caso, che riguarda un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una società che opera nella gestione di apparecchi da intrattenimento, ha definito che la previa comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in questo contesto specifico.
Il caso
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, relativa a un’imposta IVA forfetaria sugli intrattenimenti per l’anno 2005, per un totale di 54.424 euro. La società contribuente aveva impugnato la cartella contestando l’assenza di una comunicazione di irregolarità precedente alla sua notifica, sostenendo che tale omissione aveva precluso il contraddittorio e violato il principio di conoscibilità delle ragioni del fisco.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto aveva accolto il ricorso della società, sentenza poi confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.
Le censure dell’Agenzia delle Entrate
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate era articolato su quattro motivi, tra cui:
- Violazione del contraddittorio: contestata l’interpretazione che rendeva obbligatoria la comunicazione di irregolarità.
- Validità delle notifiche: sostenuto che l’atto prodromico non fosse nullo per mancanza di comunicazione.
- Applicazione delle norme specifiche sugli intrattenimenti: ribadita la sufficienza della procedura di iscrizione a ruolo.
- Violazione e falsa applicazione degli artt.14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640/1972, per non aver il giudice tenuto conto del fatto che la comunicazione è finalizzata a richiedere e a comunicare i mancati pagamenti dell’imposta relativa agli apparecchi di intrattenimento dichiarati dalla parte, ha valenza analoga alla comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e il suo mancato invio non è sanzionato a pena di nullità.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso, ritenendo che:
- La notifica della comunicazione di irregolarità non è obbligatoria: in materia di IVA forfetaria sugli intrattenimenti, la normativa vigente (articoli 14-ter e 14-quater del d.P.R. n. 640/1972) non prevede tale comunicazione come necessaria.
- Facoltà dell’amministrazione finanziaria: l’invio della comunicazione è una mera facoltà discrezionale e non un obbligo.
- Sufficienza della cartella di pagamento: l’Agenzia può procedere direttamente con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza ulteriori passaggi.
Il principio di diritto
L’adozione della comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 anteriormente alla notifica della cartella di pagamento non è una necessità, bensì una mera ordinaria modalità̀̀ alternativa rimessa alla discrezionalità̀̀ dell’Amministrazione finanziaria, non essendo ciò imposto dagli artt. 14 ter, 14 qua-ter e 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972.
La Corte ha enunciato il seguente principio:
“In tema di IVA, determinata in via forfetizzata, connessa all’imposta sugli intrattenimenti, ai sensi degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972 vigenti ratione temporis, non è necessaria la previa notifica della comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di una mera facoltà per l’Amministrazione.”
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