La Quinta Sezione Civile della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della CTR del Piemonte in materia di assoggettamento Iva delle attività di raccolta della giocate alle slot.
Nello specifico la CTR regionale aveva accolto l’appello di un gestore di slot al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato il mancato versamento Iva su fatture inerenti l’attività di ‘scassettamento’ delle slot.
La contribuente (la quale prestava i servizi normalmente prestati da qualsiasi gestore di apparecchi di gioco quali installazione, manutenzione, aggiornamento etc.) aveva stipulato con la società una service soc. coop. un contratto per i servizi di facility management che prevedeva, tra l’altro, la fornitura di un servizio di raccolta delle giocate, da effettuarsi mediante lo scassettamento delle somme di denaro rinvenute nei singoli apparecchi, la contabilizzazione degli stessi e la consegna alla società gestore degli apparecchi affinché potesse adempiere ai propri obblighi nei confronti del concessionario della rete telematica.
Per la prestazione di tale esercizio venivano emesse periodicamente fatture da parte degli esercenti aventi come oggetto “raccolta giocate”.
Tali fatture venivano emesse in regime di esenzione di imposta ex art. 10, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il regime di esenzione non venne considerato corretto dalla Agenzia delle Entrate e, pertanto, venne emesso un avviso di accertamento contenente la sanzione per omessa regolarizzazione di fatture passive relative ai rapporti con la service soc. coop. per complessivi euro 178.344,90
L’avviso venne impugnato, la C.T.P. respinse il ricorso della società contribuente.
La decisione venne appellata ed il giudice di seconde cure accolse l’appello del contribuente annullando l’avviso di accertamento limitatamente all’addebito di omessa regolarizzazione di fatture passive. Nel dettaglio la C.T.R. ritenne che l’esenzione IVA sulle operazioni di raccolta delle giocate non potesse essere limitata ai soli casi in cui l’operazione fosse intercorsa tra il concessionario e il gestore di apparecchi ovvero tra il concessionario e l’esercente il locale di ubicazione degli apparecchi.
Ancora più nel dettaglio il giudice di merito affermò che il termine terzi, contenuto nell’art. 1, comma 497, della l. n. 311 del 2004 non potesse che “essere inteso come qualunque soggetto che svolga attività di raccolta delle giocate, come avvenuto nel caso di specie.” Si evidenziò come militasse in tal senso anche il solo tenore letterale della norma avendo il legislatore fatto ricorso ad una locuzione estensiva (“anche”); si aggiunse che la disposizione contenuta nel n. 6, comma 1, dell’art. 10 ed il successivo n. 9, comma 1, dell’art. 10 estendesse “l’esenzione IVA alle prestazioni di mandato, mediazione, intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. 1-7, talché le prestazioni di carattere accessorio a quelle ricomprese nell’ambito dell’esenzioni elencate nella norma devono ritenersi beneficiate dal trattamento fiscale di favore previsto per le prestazioni principali”.
Per la Cassazione “La società XXXX., era titolare di un contratto con il concessionario della rete telematica e possessore di numerosi apparecchi collocati presso vari esercenti della zona. La contribuente forniva gli ordinari servizi di competenza ossia, installazione, manutenzione, aggiornamento etc. Al fine di adempiere ai propri obblighi verso il concessionario della rete telematica, stipulò un contratto di facility management che prevedeva un servizio di raccolta delle giocate.
La raccolta delle giocate realizzata dalla società XXXX soc.coop., diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., non costituisce attività rientrante nella previsione agevolativa di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 atteso che tale attività viene svolta al di fuori di qualsiasi rapporto con il concessionario.
L’art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce infatti che sono esenti dall’i.v.a. «le operazioni relative all’esercizio del lotto, lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate». L’art. 1, comma 497, I. 30 dicembre 2004, n. 311, ha esteso l’esenzione alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, sesto comma, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro), anche ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
Ai fini di un corretto inquadramento del fenomeno va rammentato che la gestione in via telematica del gioco messo a disposizione con tali apparecchi è riservata allo Stato che la esercita per mezzo di un’apposita rete, di proprietà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La riserva della gestione del gioco in capo ai concessionari, cui è consentito di affidare a terzi l’attività di raccolta delle giocate, conduce a ritenere, che solamente alle operazioni relative a tale attività va riconosciuta l’esenzione dall’imposta, la quale, dunque, trova applicazione solo nell’ambito dei rapporti tra il concessionario e l’esercente e di quelli tra il concessionario e il gestore, in quanto entrambi i soggetti indicati provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.
Inconfigurabile è, infatti, un’attività di raccolta delle giocate posta in essere da soggetti privi di un affidamento diretto da parte del concessionario, avuto riguardo alla riserva esclusiva dell’attività in suo favore e alla impossibilità per il soggetto cui è stato affidato tale compito da parte del concessionario di subaffidarlo a terzi. La società XXXX soc.cop. non è quindi né il gestore né l’esercente ma svolge un’attività nell’interesse del gestore che si colloca al di fuori del perimetro normativo innanzi delineato. Di talché le attività interessate dal rilievo operato dall’Amministrazione finanziaria vanno assoggettate all’i.v.a., con aliquota ordinaria”.