Clamorosa Sentenza resa il 17 Ottobre 2024 dalla Corte d’Appello di Roma.
Un noto gestore, assistito dagli avvocati Gianfranco Fiorentini, Carlo Lepore e Marco Ripamonti si è veduto riconoscere la domanda risarcitoria per danno emergente e lucro cessante, per un ammontare di ben oltre 500.000 euro, tra rivalutazione ed interessi, per la dismissione forzosa di numerosi apparecchi “comma 6“, resasi necessaria per via della accertata irregolarità degli stessi, avvenuta nell’ambito di un procedimento penale conclusosi dinanzi al Tribunale di Venezia nel 2012, nel corso della cui istruttoria dibattimentale furono accertate le responsabilità dei Monopoli di Stato relativamente alla fase di omologazione e rilascio della certificazione di conformità.
La Corte d’Appello capitolina ha valorizzato particolarmente l’epilogo del processo veneziano, in cui gli imputati, omologatori delle schede e produttori, assistiti questi ultimi dagli avvocati Marco Ripamonti e Gianfranco Fiorentini, furono tutti assolti da una serie di delitti finalizzati, secondo la Procura lagunare, ad ottenere omologhe indebite delle schede, anche se gli apparecchi furono comunque giudicati irregolari. Nella causa civile risolta dalla Corte d’Appello di Roma vengono evidenziate contraddizioni nella costituzione di parte civile di ADM nel processo penale di Venezia e la posizione assunta nel giudizio civile.
Sul prossimo magazine un ampio approfondimento della Sentenza a cura dell’avv.Riccardo Ripamonti (autore de “Il manuale del PVR” e contitolare dello Studio Legale Ripamonti di Viterbo). (foto repertorio Gdf)