Recente ed importante Sentenza resa in parziale accoglimento di ricorso in opposizione avanzato da un gestore, sanzionato ai sensi dell’art.110 comma 9 lett. f) bis TULPS per avere installato apparecchi AWP in un centro gestito da un noto bookmaker maltese.
Il centro era esclusivamente dedicato alla raccolta abusiva e fortemente brandizzato e per questo il gestore era stato sanzionato nella misura di euro 15.000 ad apparecchio.
La Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto di non discostarsi da propria pregressa giurisprudenza sulla fattispecie, ritenendo il gestore responsabile ma, accogliendo la richiesta subordinata della difesa, sostenuta dall’avv. Marco Ripamonti del foro di Viterbo, ha ritenuto di dover sindacare la scelta di ADM nella dosimetria della sanzione, riducendo la stessa da euro 90.000 ad euro 9.000, lasciando eventualmente alla Corte di Cassazione la decisione in punto responsabilità.