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Apparecchi da intrattenimento. Nel mirino della Commissione Europea ancora la certificazione dei giochi senza vincita

Abbiamo notizia di ulteriori sviluppi, presso le autorità Europee, delle istanze dei gestori proprietari di giochi comma 7 c-bis e 7 c-ter che entro fine anno, scaduta la proroga al 31/12/2024 sia per le sale giochi che per gli spettacoli viaggianti, dovranno certificare tutti gli apparecchi fino ad oggi autocertificati.

Ricordiamo che gli apparecchi dello Spettacolo viaggiante sono stati inclusi dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel Decreto 18 maggio 2021, ma sono attrazioni e giochi dipendenti dal Ministero della Cultura e operanti sotto art.69 del T.U.L.P.S., in merito ai quali ADM potrebbe non avere competenza.

Ci sono due interventi presso la Commissione Europea: il primo è la richiesta la riapertura della precedente procedura di infrazione chiusa con troppa solerzia dalla Commissione stessa dopo il cambio precipitoso della legge art. 18-ter, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell’altrettanto precipitosa emanazione dell’elenco AMEE del 5 luglio 2022; il secondo è una nuova segnalazione alla Tris DG Imprese per violazione della Direttiva (Ue) 2015/1535 del Decreto 28 luglio 2021 APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO (art. 110, comma 7 del TULPS) VERIFICHE DI CONFORMITÀ LINEE GUIDA PER ORGANISMI DI VERIFICA alla luce della successiva CIRCOLARE N. 32 / 2021 del 30 luglio 2021 per mancata notifica regole tecniche in esso contenute e riferite ai futuri obblighi dei gestori proprietari equiparati ai produttori per gli apparecchi usati, installati e autocertificati secondo Decreto 18 maggio 2021 e gestiti da anni come i redemption, ovvero con distribuzione di tickets premiali o gratuiti.

Come a tutti è noto, dopo l’emanazione dell’elenco AMEE, del 5 luglio 2022 restano ancora pendenti alcune grosse problematiche, appunto le certificazioni delle migliaia di giochi tickets Redemption, autocertificati e che potrebbero essere da riomologare.

Il condizionale è d’obbligo visto che la nuova certificazione, da parte dei gestori – proprietari come da CIRCOLARE N. 32 / 2021 del 30 luglio 2021, è operazione assai ardua, ad esempio, se manca il vecchio produttore e non è più disponibile il materiale richiesto dagli enti certificatori. Ricordiamo che le regole ADM prevedono che gli enti certificatori debbano acquisire i codici sorgente e i codici eseguibili dei programmi dei giochi dagli importatori o produttori col rischio anche della violazione del copyright.

Altra incongruenza nelle regole ADM, ad esempio, il controllo del marchio CE: il produttore ma soprattutto l’importatore deve fornire le prove effettuate e i certificati EMC (2014/30/EC) ed LVD (2014/35/EC) e per l’ottenimento del marchio, non basta la dichiarazione o autodichiarazione da parte di un gestore-proprietario.

Gestore-proprietario che dovrebbe iscriversi alle Camere di commercio come produttore e cambiare pure i propri codici ATECO.

Lo scoglio più grande è il materiale del produrre al termine della verifica pag.32 – Linee Guida. [273612 del 28 luglio 2021] – Approvazione delle linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., per gli organismi di verifica  – pubblicata il 29/07/2021.

MATERIALE DA PRODURRE AL TERMINE DELLA VERIFICA

Al termine delle attività volte ad accertare la conformità dell’apparecchio C7, l’OdV, per le finalità di controllo, deve dare evidenza attraverso opportuna e dettagliata documentazione con allegati prospetti, grafici e test report, dei risultati riscontrati nell’ambito di ogni singola verifica effettuata.

La documentazione prodotta, di seguito specificata, dovrà essere caricata nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata agli OdV:

 · scheda esplicativa dell’apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.1;

 · estratto della scheda esplicativa dell’apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.2;

· documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.4;

· documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio C7 fornita dal produttore o importatore dell’apparecchio C7 stesso di cui al paragrafo 11.2;

· relazione tecnica descrittiva delle eventuali ulteriori attività effettuate ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Decreto Regole Tecniche. In tale caso, qualora l’apparecchio C7 sia dotato di una scheda di gioco, devono essere mantenute dall’OdV quantomeno le informazioni relative a:

o codice sorgente completo del programma di gioco;

o codice eseguibile del programma di gioco;

o istruzioni di compilazione con tutte le informazioni necessarie a generare il codice eseguibile partendo dal codice sorgente;

Tali informazioni non devono essere caricate nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata agli OdV.

Rimane comunque obbligatorio caricare nell’area riservata i message digest del codice sorgente, del codice eseguibile e delle istruzioni di compilazione sopra indicati.

· elenco delle componenti sensibili e delle componenti non sensibili;

 · denominazione commerciale dei giochi presenti nell’apparecchio C7;

· dichiarazione liberatoria di responsabilità in merito all’utilizzo di materiale coperto da diritti d’autore, marchi e brevetti;

· relazione tecnica conclusiva e descrittiva delle operazioni effettuate dall’OdV, comprensiva di tutte le informazioni ricavate durante le attività di verifica.

I gestori proprietari dovranno affrontare questa enorme spesa perché, al contrario dei produttori, non potranno portare un esemplare prototipo ma tutti i singoli apparecchi delle loro sale giochi.

Si è spesso parlato di ”omologa light”, mai attuata dagli enti, come dichiarato anche in documenti di ADM, in cui al febbraio 2024 risultano effettuate 428 certificazioni, dal 1° giugno 2021 ma realmente iniziate a metà marzo 2022, di cui n. 83 comma 7/a, n. 45 comma 7/c, n.294 7 c-bis e n. 6 comma 7 c-ter.

Dai 428 vanno tolti n. 44 che sono 7c-bis-1 (calciobalilla), n. 13 7c-bis-2 e n. 6 di 7 c-ter-3 (bigliardi o carambole), ora inseriti nell’elenco AMEE e quindi certificati inutilmente e n. 31 7c-bis-3 (di qualificazione incerta, probabili dondolanti con monitor e interazione).

Di Redemption qualificate come 7c-bis-5 paiono certificate n. 208 modelli vari in 2 anni, ci si chiede come si potranno certificare i 34.304 7c-bis-5 autocertificati, come da un accesso agli atti ci ha rivelato, poi essendo mescolati a giochi come flipper, darts o freccette è plausibile forse un dato, comunque elevato di oltre 9.800 apparecchi redemption dichiarati verbalmente dall’ADM in una riunione del tavolo tecnico.

  CATEGORIARIFERIMENTO NORMATIVO CATEGORIA  SOTTOCATEGORIADESCRIZIONE SOTTOCATEGORIA *RIFERIMENTO NORMATIVO SOTTOCATEGORIANOE da autocertificazionedi cui RFID consegnati
    7c-bis-5Apparecchi elettromeccaniciArt. 2 comma 1 lett. h) punto 13430424914

Inoltre è ancora aperta la Petizione n. 0001/2022 presso la Commissione Peti che tratta dei medesimi argomenti.

In questi giorni si è avuta notizia di documenti inviati ad alcuni parlamentari della maggioranza, da parte di diverse associazioni dell’amusement, per perorare la causa di sbocco dell’impasse e di una nuova e più consona normativa o al più una correzione di quella attuale con la creazione, per le vecchie redemption, di una speciale categoria.

Bene ma un pò pochino, non c’è nessuno che si renda artefice di azioni più mirate.

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