HomeApparecchi da intrattenimentoApparecchi da divertimento, Commissione EU apre a procedura di d’infrazione

Apparecchi da divertimento, Commissione EU apre a procedura di d’infrazione

Un mese fa avevamo ipotizzato problemi per gli operatori dell’Amusement italiano con l’articolo “Apparecchi da intrattenimento. Nel mirino della Commissione Europea ancora la certificazione dei giochi senza vincita”, ora la notizia è ufficiale: la Commissione Europea ha aperto il procedimento su una nuova procedura d’infrazione, su denuncia segnalazione, per le istanze dei gestori proprietari di giochi comma 7 c-bis e 7 c-ter (apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro) che entro fine anno, scaduta la proroga al 31 dicembre 2024 sia per le sale giochi che per gli spettacoli viaggianti, dovranno certificare tutti gli apparecchi fino ad oggi autocertificati (le cosi dette ticket redemption).

Di seguito richiamiamo gli argomenti prospettati nella denuncia :

  1. violazione della Direttiva (Ue) 2015/1535 del Decreto 28 luglio 2021 APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO (art. 110, comma 7 del TULPS) VERIFICHE DI CONFORMITÀ LINEE GUIDA PER ORGANISMI DI VERIFICA alla luce della successiva CIRCOLARE N. 32 / 2021 del 30 luglio 2021 per mancata notifica regole tecniche in esso contenute e riferite ai futuri obblighi dei gestori proprietari equiparati ai produttori per gli apparecchi usati, installati e autocertificati secondo Decreto 18 maggio 2021 e gestiti da anni come i redemption, ovvero con distribuzione di tickets premiali o gratuiti;
  2. la nuova omologazione o certificazione, da parte dei gestori – proprietari come da CIRCOLARE N. 32 / 2021 del 30 luglio 2021, è operazione assai ardua, ad esempio, se manca il vecchio produttore e non è più disponibile il materiale richiesto dagli enti certificatori. Ricordiamo che le regole ADM prevedono che gli enti certificatori debbano acquisire i codici sorgente e i codici eseguibili dei programmi dei giochi dagli importatori o produttori col rischio anche della violazione del copyright;
  3. altra incongruenza nelle regole ADM, ad esempio, il controllo del marchio CE: il produttore ma soprattutto l’importatore deve fornire le prove effettuate e i certificati EMC (2014/30/EC) ed LVD (2014/35/EC) e per l’ottenimento del marchio, non basta la dichiarazione o autodichiarazione da parte di un gestore-proprietario;
  4. il gestore-proprietario che dovrebbe iscriversi alle Camere di commercio come produttore e cambiare pure i propri codici ATECO;
  5. lo scoglio più grande è il materiale del produrre al termine della verifica pag.32 – Linee Guida. [273612 del 28 luglio 2021] – Approvazione delle linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., per gli organismi di verifica  – pubblicata il 29/07/2021.

IL MATERIALE DA PRODURRE AL TERMINE DELLA VERIFICA

Al termine delle attività volte ad accertare la conformità dell’apparecchio C7, l’OdV, per le finalità di controllo, deve dare evidenza attraverso opportuna e dettagliata documentazione con allegati prospetti, grafici e test report, dei risultati riscontrati nell’ambito di ogni singola verifica effettuata.

La documentazione prodotta, di seguito specificata, dovrà essere caricata nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata agli OdV:

 · scheda esplicativa dell’apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.1;

 · estratto della scheda esplicativa dell’apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.2;

· documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.4;

· documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio C7 fornita dal produttore o importatore dell’apparecchio C7 stesso di cui al paragrafo 11.2;

· relazione tecnica descrittiva delle eventuali ulteriori attività effettuate ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Decreto Regole Tecniche. In tale caso, qualora l’apparecchio C7 sia dotato di una scheda di gioco, devono essere mantenute dall’OdV quantomeno le informazioni relative a:

o codice sorgente completo del programma di gioco;

o codice eseguibile del programma di gioco;

o istruzioni di compilazione con tutte le informazioni necessarie a generare il codice eseguibile partendo dal codice sorgente;

I gestori proprietari dovranno affrontare questa enorme spesa perché, al contrario dei produttori, non potranno portare un esemplare prototipo ma tutti i singoli apparecchi delle loro sale giochi.

Le Redempion, qualificate come 7c-bis-5, certificate, pare siano in totale 208 (di modelli diversi in 2 anni), ci si chiede come si potranno certificare i 34.304 7c-bis-5 autocertificati, come risulta da un accesso agli atti , poi essendo mescolati a giochi come flipper, darts o freccette è plausibile forse un dato, comunque elevato, di oltre 9.800 apparecchi redemption dichiarati verbalmente dall’ADM in una riunione del tavolo tecnico.

  CATEGORIARIFERIMENTO NORMATIVO CATEGORIA  SOTTOCATEGORIADESCRIZIONE SOTTOCATEGORIA *RIFERIMENTO NORMATIVO SOTTOCATEGORIANOE da autocertificazionedi cui RFID consegnati
    7c-bis-5Apparecchi elettromeccaniciArt. 2 comma 1 lett. h) punto 13430424914

Si ricorda che resta ancora aperta la Petizione n. 0001/2022 presso la Commissione Peti che tratta dei medesimi argomenti.

Tutte le iniziative di questo tipo denotano la volontà di qualcuno di trovare una soluzione ad una situazione di stallo che ormai si protrae da anni, in contrapposizione con le scelte di altri che invece hanno escluso questo tipo di azioni optando per la sola fase interlocutoria.

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