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Ancona. TAR nega risarcimento danni a gestore per tardiva comunicazione su rispetto distanziometro da parte di nuova sala giochi

Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di un esercente di Ancona che chiedeva oltre 100.000 euro di danni al Comune per tardive comunicazioni in merito alla mancanza dei requisiti per lapertura di una sala giochi. Nello specifico l’esercente lamentava il fatto che Il Comune non provvedeva su istanze relative al rilascio delle autorizazioni per l’apertura di una sala giochi nel termine di trenta giorni, ma, gli notificava l’ordinanza comunale recante l’ordine di chiusura degli esercizi commerciali . A fondamento dell’ordine di chiusura veniva posta la non autorizzabilità dell’attività in quanto ubicata in un raggio di 500 metri da luoghi sensibili (scuole, istituti di credito, bancomat, uffici postali, esercizi di vendita preziosi e oro usati), secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2017.

Per il TAR “per principio giurisprudenziale pacifico, il risarcimento del danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento postula, ai sensi del comma 1 dell’art. 2-bis, della legge n. 241/1990, che la condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione sia stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, il quale, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento stesso; il danno, del quale il privato deve fornite la prova sia nell’an che nel quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento da parte della P.A., sempreché non si versi in un’ipotesi di c.d. silenzio significativo. L’ingiustizia e la stessa sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, dovendo l’attore dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in specie, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 11 dicembre 2023, n. 10664)”.

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