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Amusement. Giocati dai giochi dello Stato. di Eugenio Bernardi

I diritti spettano a coloro che vigilano, non a coloro che dormono. E’ la citazione riportata nell’articoloa firma di Eugenio Bernardi, pubblicato sull’ultimo numero della rivista dell’ANSV, Lo Spettacolo Viaggiante.

Bernardi ripercorre le tappe che hanno portato alla situazione che sta vivendo in questo momento il comparto degli apparecchi di puro intrattenimento.

Giocati dai giochi dello Stato

Uno Stato che guarda e ha guardato troppo spesso nello specchietto retrovisore e poco al futuro dell’Amusement e del coin-op.

Chi scrive, per chi non mi conosce, sono stato nel settore del gioco da 40 anni, nato e cresciuto nei videogiochi dal 1980, passato da tutte le evoluzioni del gioco elettronico, dal Pac Man ai giorni nostri, con tanti anni associativi in Sapar e tanti da battitore libero sempre al servizio dell’automatico in senso lato.

Ho svolto incarichi relativi a perizie legali per Tribunali e Procure sul territorio italiano, extra nazionale ed euro comunitario. Ho prestato assistenza e consulenza a Studi Legali, Associazioni di categoria e riviste di settore, anche ora da nonno attivo.

Siamo nel 2024 e da oltre 20 anni dalle prime leggi e modifiche sul gioco, dell’art.110 del TULPS, le cose non sono molto cambiate per l’Amusement, dalla prima legge 388/00, che voleva portare fuori il settore del coin-op dai così detti videopoker per entrare nel nuovo mondo del gioco con vincita in denaro, mai entrata in vigore realmente se non dopo le modifiche della legge 289/02 e delle leggi 269/03 e 350/03.

Un a premessa iniziale: la forsennata imposizione degli apparecchi a vincita limitata AWP/New Slot (comma 6 e poi 6/a del 110 TULPS) arrivati ad essere oltre 418 mila (ora circa 255 mila dopo la riduzione del 35% degli anni scorsi), prima e le 55 mila videolottery (comma 6/b del 110 TULPS), con quasi 5 mila sale VLT sparse sul territorio ha influito anche sugli apparecchi da puro intrattenimento comma 7.

Da allora fu un susseguirsi di diversi Decreti tecnici e diverse circolari: qui ci occuperemo solo degli apparecchi comma 7 del 110 TULPS e meccanici ed elettromeccanici tipo AM, quelli senza vincita in denaro.

Gli apparecchi Comma 7

Mi riferisco agli apparecchi comma 7 del 110 TULPS la cui rigida normazione fin dal lontano 2003 poi sostituito con il nuovo Decreto 8 novembre 2005, Decreto regole tecniche, notificato ben due volte alla TRIS DG Imprese di Bruxelles per errore macroscopico di un comma nella prima versione. In seconda stesura, la 2005/0136/I poi passò: si cercava di bloccare qualsiasi minimo ritorno degli apparecchi similari a videopoker e/o a giochi rappresentanti rulli che facessero ricordare i giochi a vincita o d’azzardo illegale.

Nella confusione generata, diversi prodotti furono bloccati, anche se i giochi non erano illegali, ma per puro capriccio dell’Amministrazione dei Monopoli di allora, pure lo scrivente ne ebbe conseguenze economiche e giudiziarie con il noto gioco della Videobriscola, (sul caso sono intervenuti ben 4 giudizi della Giustizia Amministrativa, tre ordinanze del Consiglio di Stato IV Sez. (nn. 3329 – 4051 del 2005 e 1782 del 2006 di ottemperanza con nomina del Commissario ad acta) e la sentenza finale 216 del Tar Emilia Sez. di Parma del 2006 (finita negli annuali della giurisprudenza sulle violazioni delle norme comunitarie) tutte favorevoli. Lasciando perdere il danno subito e mai riconosciuto da AAMS (allora Monopoli di stato ora ADM), unica soddisfazione fu la brutta figura fatta dall’amministrazione di allora .

Le associazioni allora, impegnate nella attuazione della legge sui giochi con vincita in denaro, si disinteressarono del comma 7. Col passare degli anni, anche a causa di sequestri, soprattutto delle così dette “Redemption”, usate nei modi più disparati fino ad usarle come Concorsi a premio e altri escamotage, per poterle utilizzare, tanto che i Monopoli scrissero al Ministero dell’Interno nel 2008 una nota evidenziando la carenza di norme di riferimento, senza crocifiggerle.

Ci fu poi una segnalazione alla Commissione Europea per violazioni e ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi d’intrattenimento (videogiochi) del Decreto 8 novembre 2005.

Le disposizioni contestate dalla Commissione allo Stato italiano

Sulla base dell’indagine sulle norme avviata a seguito di una denuncia la Commissione contestava il :

  • divieto di determinati apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono vincite in denaro
  • procedure di test onerose e complicate
  • richiesta che gli importatori abbiano una seconda sede in Italia
  • mancanza di certezza del diritto
  • imposizione di dispositivi elettronici di identificazione sui prodotti
  • spese amministrative ed altri costi relativi all’autorizzazione per il prodotto.

lo Stato italiano fu oggetto di una procedura d’infrazione n. 2005_5055 durata diversi anni. La procedura fu chiusa purtroppo con piccole modifiche che costrinsero però i Monopoli di Stato a modificare il vecchio Decreto 8 novembre 2005 con notifica 2010/0282/I, in cui si leggeva: “Considerate le criticità, evidenziate dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione 2005/5055 avviata a seguito di denunce secondo cui il quadro normativo italiano e la sua applicazione da parte delle autorità competenti creano ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento che non distribuiscono premi in denaro”.

Tornato dalla notifica venne emanato un successivo Decreto e circolare che portò a una diminuzione dei tempi e dei costi delle certificazioni e una forma piuttosto ambigua di presentazione dei giochi e dell’abilità del giocatore per degli apparecchi comma 7/a e 7/c del noto 110 TULPS.

Gli anni passarono, con un certo immobilismo associativo, e solo nel 2012 qualcuno pensò di far rimediare alle problematiche sollevate dall’uso improprio di certe Redemption ma non calcolò la poca dimestichezza con l’estensore che tramite la LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 ART.1 comma 475 novellando nuovamente l’articolo 110, comma 7, del TULPS con cui introdusse le nuove lettere 7 c-bis) e 7 c-ter) e altresì i commi da 7-ter a7-quinquies:

gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici – differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) – attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis),

gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter).

La disposizione prevedeva l’emanazione di un nuovo decreto per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall’articolo 110 comma 7 e vietava l’uso degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro per manifestazioni (concorsi e operazioni) a premio di cui al D.P.R. n. 430 del 2001.

Quanto ai premi ammissibili, vengono previsti solo oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche in seguito definite con decreto ministeriale e utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulativa, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto vendita.

Inoltre, il comma 7-quinquies disponeva una regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti. Le modalità di regolarizzazione saranno definite con decreto ministeriale.

Dopo tutta questa fretta il nuovo Decreto tecnico fu notificato all’UE soltanto nel 2016 – 2016/0211/I e tornato dopo 3 mesi canonici mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale e mai reso attuativo dai Monopoli di stato, così come non fu mai operativo, pur essendone circolata la bozza, quello che stabiliva la regolarizzazione e i pagamenti imposta sugli intrattenimenti (ISI) delle Redemption, compresa la sanatoria, tant’è che molti iniziarono a pagare tali apparecchi come AM4 o AM6, già allora si prevedeva omologa e certificazione dei calciobalilla e tutti i meccanici.

Nel tempo e negli anni alcune sale giochi furono colpite da controlli e vennero sanzionate le così dette Redemption. Tutti questi controlli e sequestri fra cui moltissimi TOTEM con giochi d’azzardo on line furono il pretesto per rimettere mano ai giochi da intrattenimento senza vincita.

Nel frattempo uscivano anche alcune sentenze poi confermate in appello in cui i Comma 7, secondo alcuni magistrati di Firenze si pronunciavano  scrivendo che la normativa di settore non era in linea con diritto comunitarie. Secondo il giudice è incontestata “l’applicabilità della cosiddetta ‘Direttiva Servizi’ e del decreto di attuazione n. 59 del 2010, con conseguente sottrazione al monopolio statale e alla riserva allo stato delle attività di gioco senza vincita in denaro. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa può essere esercitata dallo stato con il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’orientamento comunitario, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne non conformi alla disciplina europea. Pertanto, le disposizioni legislative nazionali ovvero il Dm 2005 e l’articolo 38 L. 388/2000 i quali stabiliscono un regime di preventiva autorizzazione e le regole tecniche che dovrebbero informare gli apparecchi di gioco senza vincite in denaro, in assenza di motivi imperativi di interesse generale indicati dell’articolo 8 co. 1 lettera h del Dlgs n. 59/2000, devono essere disapplicate”.

Il nuovo iter normativo del 2020

 Il processo di revisione delle norme di settore, come noto, scaturisce dal cosiddetto “decreto Agosto” (decreto-legge n. 104/2020) che all’articolo 104 ha demandato al direttore generale di ADM l’elaborazione di nuove regole tecniche di produzione degli apparecchi senza vincita in denaro e dei parametri numerici per l’installazione di detti apparecchi nei punti di offerta del gioco pubblico e, anche, la regolamentazione amministrativa dei medesimi.

Le nuove regole, come dichiarato dall’Agenzia, “saranno disegnate in modo da contrastare efficacemente la proliferazione dei cosiddetti ‘Totem‘”, motivazione oggettivamente non realistica, in quanto tali apparecchi potevano essere fermati applicando norme già in vigore, e furono, tra l’altro, inizialmente voluti dalla stessa amministrazione dei Monopoli di Stato: venne infatti emanato Decreto Direttoriale di AAMS del 17 aprile 2008 (2008/14132 misure per la sperimentazione dei giochi di abilità a distanza).

I problemi attuali

Venendo agli ultimi eventi dopo emanazione dall’articolo 104 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che modifica nuovamente l’articolo 110 TULPS ai commi 7-ter e 7-quater, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e quelle relative ai tagliandi erogabili dagli apparecchi di cui alla lettera c-bis del predetto comma 7, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulativa, per l’acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita. Ne scaturì la notifica n. 2021/97/I, assai contrastata da tutte le associazioni e singole imprese, che diede origine al Decreto 18 maggio 2021 che tanti patemi ha dato a tutto il settore dell’intrattenimento e che ha coinvolto pesantemente anche lo spettacolo viaggiane, che ha sue regole e altra giurisdizione ministeriale.

Dopo una battaglia di tutte le associazioni ANESV, Sapar e altre, a livello personale predisposi una Petizione al Parlamento europeo 0001/2022 ancora aperta alla Commissione PETI, alcune segnalazioni alla Tris DG Imprese della Commissione europea, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, diverse interrogazioni suggerite dopo quasi 2 anni, tramite una modifica di legge suggerita da un deputato ravveduto (fu Sottosegretario al MEF quando fu emanata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 art.104) l’amministrazione dei Monopoli e Dogane cedette, anche a causa dell’apertura da parte della Commissione Europea di una pre-procedura d’infrazione verso lo Stato italiano e che così si esprimeva :

A seguito della lettera della Commissione, ADM ha promulgato la Determinazione direttoriale del 5 luglio 2022 (PROT: RU 314538). Con tale provvedimento l’Agenzia prevede un’esenzione dalla disciplina restrittiva per una lista di apparecchi aggiornata annualmente (elenco AMEE). Rientrano nell’elenco apparecchi come i biliardini, i flipper, i tavoli da ping-pong, i dondolanti per bambini, i juke box, le freccette, il basket, il calciometro o pugnometro, gli apparecchi minibowling e similari, che divengono pertanto, a tutti gli effetti, apparecchi a libera installazione negli esercizi aperti al pubblico, senza necessità di alcuna autorizzazione o certificazione”.

Tutto ciò dopo aver fatto autocertificare migliaia di apparecchi con la nuova nomenclatura, continuato far pagare l’ISI (imposta sui trattenimenti) con la vecchia nomenclatura di AM1…..AM6, pagare per i giochi gratuiti se il locale ha art.86 del TULPS (vedi anche certi oratori) , non definite le norme per i nuovi eSport e le certificazioni di tutto il parco Redemption usato.

Dopo l’emanazione dell’elenco AMEE, appunto, restano ancora pendenti alcune grosse problematiche come certificare le migliaia di giochi tickets Redemption, autocertificati e che sono da riomologare; infatti, è arrivata a fine anno l’ennesima proroga al 31/12/2024, già concessa agli spettacoli viaggianti, per mantenere la validità delle autocertificazioni e poterle usare da parte dei proprietari gestori. Spettacolo viaggiante, che ADM ha incluso nella Decreto 18 maggio 2021, ma con attrazioni e giochi dipendenti dal Ministero della Cultura e operanti sotto art.69 del T.U.L.P.S., in merito ai quali, a mio avviso, ADM non avrebbe la competenza per operare.

Riomologa, ovvero una nuova certificazione, da parte dei gestori – proprietari, assai ardua, se mancante il vecchio produttore e non potendo quindi disporre del materiale richiesto dagli enti certificatori visto che ADM pretende che gli enti certificatori debbano acquisire i codici sorgente e i codici eseguibili dei programmi dei giochi, da parte degli importatori e produttori col rischio anche della violazione del copyright.

Avendo potuto consultare un documento, che tramite la Presidenza del Consiglio, ADM ha inviato in risposta alla Commissione Europea, rilevo che il testo riporta alcune affermazioni molto discutibili, piene di concetti fumosi, per giustificare la normativa vigente con le solite scusanti dell’ordine pubblico e sicurezza. Si possono leggere passaggi come l’”omologa light”, mai attuata, si fa confusione fra sequestri di pseudo apparecchi AWP/slot taroccate per combattere la ludopatia, citati numeri di migliaia di sequestri di apparecchi comma 7 e totem, dove però nei vari Libro Blu di ADM non compare un sequestro attribuibile ad apparecchi comma 7 contraffatti così come dalle notizie stampa, sono ormai una rarità.

Per concludere vista la vastità delle cose accadute credo fortemente che la normativa dei giochi comma 7 del 110 TULPS vada aggiornata. Risulta superfluo rimarcare il fallimento della norma del 2020, visto che prima si è urlato “al lupo” contro flipper, calciobalilla e dondolanti che per il solo fatto di avere un monitor interattivo, si voleva catalogare come videogames, poi vista la mala parata in Europa la retromarcia, non senza conseguenze con il fermo del settore per oltre 18 mesi.

Una operazione tecnicamente dovuta ma poco utile se non si mette mano a una riforma di legge seria, non siamo più all’inizio degli anni 2000 il mondo del gioco si è radicalmente trasformato come i giochi e i giocatori anche il legislatore ne deve prendere atto e non continuare a pensare al concetto di premialità castrato dal “modico valore” specie quando si incentivano nuove prassi come la lotteria degli scontrini e continui nuovi giochi e lotterie istantanee oltre all’on line oramai diffusissimo.

Lo scoprire consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.(Albert Szent-Gyorgyi von Nagyrapolt)     –  Jura vigilantibus non dormientibus prosunt

L’articolo è tratto dall’ultimo numero de Lo Spettacolo Viaggiante link

Redazione Jamma
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