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Accertamento Preu, la Corte di Giustizia Tributaria riconosce al gestore il diritto al contraddittorio

Con sentenza depositata in data odierna la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha annullato un avviso di accertamento a mezzo del quale l’Agenzia dei Monopoli ha intimato al gestore, difeso dall’avv. Massimiliano Ariano (in foto), il pagamento dell’importo di circa € 130.000, a titolo di sanzioni e PREU, avendo rinvenuto nel locale un apparecchio privo dei titoli autorizzatori e non collegato alla rete telematica. Invero l’Ente ha preteso il pagamento del PREU in virtù dell’art l’art. 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 conv. secondo cui il tributo è dovuto « anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’ articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388». Il Giudice Tributario ha accolto il ricorso presentato dall’avv Ariano rilevando che l’impugnato avviso di accertamento non era stato preceduto dalla notifica del processo verbale di constatazione (c.d. PVC) sicché debbono ritenersi «Inevitabili le conseguenze di annullamento dell’avviso impugnato. Intanto per esserne chiaramente deficitaria la motivazione (massimamente costruita per relationem proprio al PVC che non risulta notificato), ma anche se non soprattutto per la violazione del contraddittorio procedimentale che doveva precedere l’emissione dell’avviso; e tanto proprio per le ragioni correttamente evidenziate dal ricorrente».

Una sentenza questa di rilevante importanza in quanto muove dalla giusta e corretta constatazione della particolarità e complessità delle questioni poste dall’art. 39 quater del CIT. D.L. 269/2003 conv., in virtù del quale l’Amministrazione è tenuta ad esprimere un duplice giudizio tecnico, l’uno, (comma 2), in merito alla riconducibilità della macchina tra quelle tipizzate dal comma 6 dell’art 110 TULPS e l’altro, (comma 3), con riferimento alla determinazione della base imponile. Pertanto è indubbio che l’impugnato avviso doveva essere preceduto da una fase precontenziosa o endoprocedimentale nella quale coinvolgere obbligatoriamente il ricorrente che, mediante l’ausilio di un proprio Consulente tecnico, avrebbe potuto efficacemente e in modo pertinente contestare o correggere l’operato dell’Ufficio fondato su apodittiche e inattendibili valutazioni effettuate dall’organo ispettivo al momento dell’accesso nel locale.

Sul punto, afferma il Giudice, «del resto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente assestata su quanto a suo tempo statuito dalla S.C. a Sezioni Unite nella sentenza n. 18184 del 29.7.2013, sostanzialmente dovendosi assimilare l’omessa notifica del PVC all’emissione dell’avviso senza concessione del termine di sessanta giorni per proporre controdeduzioni e allegare prove e documenti». Nello stesso senso, da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 23223 del 25/07/2022.

Redazione Jamma
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