(Jamma) “Deve ritenersi sottratta alla competenza dell’autorità comunale l’applicazione della sanzione inerente alla chiusura dell’esercizio commerciale, nel caso di violazione del divieto di accettare scommesse con vincita in denaro da minori”. E’ quanto sanciscono i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria accogliendo il ricorso del titolare di una sale scommesse al quale il Comune di Lavagna ha sospeso la Scia per 10 giorni a seguito del verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dal personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Chiavari , dal quale risulta che, un addetto all’esercizio commerciale avrebbe accettato una scommessa sportiva con vincita in denaro da un minorenne, condotta sanzionata dall’ art. 24, commi 20 e 21, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. Il provvedimento era stato emesso su sollecitazione della Questura di Chiavari. Il Comune di Lavagna, conformandosi alle indicazioni formulate dalla Questura di Genova, ha “evidentemente ritenuto di essere legittimato a disporre la chiusura dell’esercizio commerciale in forza della previsione di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale Liguria 3 gennaio 2007, n. 1, che attribuisce all’ente locale un generale potere sanzionatorio in materia di commercio” si legge nella pronuncia. “Tale disposizione, però, fa espressamente salve le competenze “riservate alla Regione o ad altri enti”.
Nel caso specifico, il già citato comma 21 dell’art. 24 del d.l. n. 98/2011, al terzo periodo, stabilisce che “le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito”.