(Jamma) Questa volta il provvedimento arriva in tempo record dalla Procura della Repubblica di Cosenza che ha accolto in toto la tesi difensiva proposta dall’avvocato della compagnia Vincenzo Scarano.
Il sequestro del CED non doveva avvenire in quanto vi è assoluta illegittimità ed incompatibilità della normativa italiana incriminatrice (art. 4 legge 401/89) in relazione ai principi su cui è basato l’ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, in considerazione dell’ultimo bando di gara per l’aggiudicazione delle 2.000 concessioni, ove la società BET 1128 pur avendone manifestato interesse non ha potuto partecipare essendo di fatto estromessa.
I principi affermati più volte dalla Corte di Giustizia Europea ostano ad una disciplina nazionale quando sono sanzionati penalmente dei soggetti cui, pur avendo i requisiti di affidabilità previsti, viene negato il rilascio di autorizzazione di cui all’Art 88 T.U.L.P.S.