(Jamma) – Ennesimo CED Goldbet riaperto. Stavolta a Napoli, dove il Tribunale del Riesame, con ordinanza depositata il 28 ottobre 2013, ha affermato come l’indagato, intermediario del bookmaker austriaco, non possa essere ritenuto responsabile di alcun reato di cui alla legge 401/89, in considerazione della discriminazione subita dal Goldbet da parte del sistema concessorio italiano.
L’ordinanza, tra i diversi argomenti di merito, richiama espressamente le tre Sentenze della Corte di Cassazione che hanno trattato il caso Goldbet.
Nell’ordinanza viene anche fatto riferimento alla posizione dello stesso intermediario, che già sottoposto ad indagine in altra recente procedura ha già’ beneficiato di istanza di archiviazione avanzata dalla stessa Procura partenopea.
Il provvedimento si pone in linea con la giurisprudenza favorevole ai CED Goldbet anche a seguito del nuovo Bando, già formatasi in Catania, Palermo, Siracusa, Teramo, Bologna, Bari, Foggia, Cosenza. Giurisprudenza condivisa ancor prima del nuovo Bando da numerosi altri Tribunali, tra cui anche Napoli.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’indagato, si è’ dichiarato molto soddisfatto del risultato ottenuto a Napoli dichiarando quanto segue: “Si tratta di un’ordinanza che come innumerevoli altre relative al caso Goldbet conferma la consistenza delle argomentazioni svolte nel merito, tali da rendere ormai preferibile basare le istanze di riesame esclusivamente su ragioni connesse al fumus, evitando di far leva su eventuali argomenti di natura processuale, che hanno il solo fine di conseguire dissequestri momentanei e che sono utili soltanto laddove il book, e non e’ certo il caso di Goldbet, sia a corto di argomenti di merito o intenda utilizzare i provvedimenti a puri scopi mediatici e commerciali, evitando di entrare nel dettaglio dei relativi contenuti, in realtà’ insussistenti, proprio perché’ basati su banali vizi di forma”.