(Jamma) I giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per l’annullamento della decisione del Tar di Brescia in merito ai limiti di orario di una sala Vlt imposti attraverso ordinanza del Comune. I giudici hanno infatti specificato che “ l’individuazione degli estremi temporali per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco tramite video terminali si configura come elemento essenziale del provvedimento di pubblica sicurezza che regola l’esercizio di detta attività ed è espressione del potere autorizzatorio attribuito al Questore”. Da qui la decisione di rinviare la questione alla decisione del Tar Lazio.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6428 del 2013, proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
xxxxx s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paola Ramadori e Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, n. 13;
nei confronti di
Comune Di Gavardo, non costituitosi in giudizio;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00282/2013, resa tra le parti, concernente l’orario di raccolta del gioco attraverso videoterminali
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di xxxxxSrl;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le note a difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Ramadori e l’avvocato dello Stato Ferrante;
Ritenuto:
– che l’individuazione degli estremi temporali per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco tramite video terminali si configura come elemento essenziale del provvedimento di pubblica sicurezza che regola l’esercizio di detta attività ed è espressione del potere autorizzatorio attribuito al Questore;
– che, in conseguenza, anche nei casi in cui venga in contestazione detto elemento – non scindibile dal contenuto della determinazione provvedimentale di rilascio dell’autorizzazione – la cognizione di eventuali profili di illegittimità è rimessa alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, secondo quanto stabilito dell’art. 135, comma 1, lett. q quater cod. proc. amm;
– che la questione di costituzionalità della norma di riparto della competenza territoriale non si configura assistita dal requisito di non manifesta infondatezza, ove si considerino gli interessi di particolare rilievo pubblico presidiati dal controllo questorile, che coinvolgono trasversalmente il settore del gioco e delle scommesse con vincita di danaro, e l’opportunità della riconduzione delle questioni controverse, nel prudente apprezzamento del legislatore, in un unico centro decisionale per tutto il territorio nazionale;
– che, per quanto precede, va condivisa l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, formulata dal Ministero appellante e, in conseguenza, il ricorso va rimesso alla cognizione del T.A.R. per il Lazio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie il motivo di appello relativo alla competenza territoriale e, per l’effetto, dichiara la competenza del T.A.R. per il Lazio alla decisione del ricorso ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. q quater cod. proc. amm.
Compensa fra le parti spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere