(Jamma) Luigi Magistro, vicedirettore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato sentito oggi alla Camera dai parlamentari membri della Commissione Bilancio nell’ambito dell’iter di conversione del dl contenente disposizioni urgenti in materia di IMU.
Com’è noto infatti il provvedimento che ha avuto il via libera del Governo a fine agosto prevede la soppressione della prima rata dell’Imu e la copertura finanziaria dovrà essere garantita, per almeno 600 milioni di euro, attraverso la chiusura del contenzioso contabile tra la Corte dei Conti e le società concessionarie della rete di connessione delle newslot.
Nel corso di un’audizione presso la Commissione Finanze della Camera sulle tematiche relative ai giochi ed alle scommesse che si è svolta il 27 luglio 2011, l’allora il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), Raffaele Ferrara, ha illustrato la questione delle maxisanzioni effettuando una ricostruzione storica della vicenda.
Il Procuratore regionale per il Lazio della Corte dei conti nel dicembre 2007 ha citato in giudizio dieci concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro, mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aver violato gli obblighi di servizio previsti dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e dalla convenzione di concessione, cagionando l’inefficace funzionamento del servizio pubblico, nonché lo sperpero delle molteplici risorse finanziarie pubbliche impiegate, a vario titolo e in vario modo, nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale. Più specificamente, le inadempienze contestate riguardano: il mancato avviamento della rete telematica alla data del 13 settembre 2004, nonché il mancato completamento della rete entro la data del 31 ottobre 2004; il mancato completamento dell’attivazione della rete entro il 31 dicembre 2004; a far data dal 1° gennaio 2005, il mancato inserimento in rete di molti apparecchi installati e muniti di nulla osta per la messa in esercizio; dal 1° luglio 2005, il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi allo scambio di informazioni con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Poiché il livello di servizio prevedeva la fornitura del messaggio di risposta ai fini della raccolta dei dati di gioco, tramite il gateway di accesso, entro trenta minuti dalla richiesta, era prevista l’applicazione, in caso di inosservanza, di una penale di 50 euro per ogni ora di ritardo dopo i primi trenta minuti di tolleranza. Per ogni giorno di ritardo nell’avviamento della rete era stabilita una sanzione di 10.000 euro, mentre per ogni giorno di ritardo nel completamento dell’attivazione della rete era prevista una sanzione di 20.000 euro; inoltre, per ogni apparecchio non in rete dopo il 1° gennaio 2005, la sanzione applicabile era di 5 euro; ciò ha determinato un calcolo delle penali, secondo la richiesta del Procuratore regionale, pari a circa 98 miliardi di euro.
Tutti gli inadempimenti contestati ai concessionari dalla Corte dei conti si sono verificati nella fase di start-up del sistema, dal 2004 al 2005, quando si sono susseguite normative che prevedevano termini di attuazione particolarmente stringenti.
Dopo la prima udienza di discussione del 4 dicembre 2008 è stata emessa ordinanza con la quale la Sezione regionale della Corte dei conti ha sospeso i giudizi in attesa delle decisioni della Cassazione sui regolamenti preventivi di giurisdizione proposti dalle società concessionarie. Con ordinanze dal n. 25496/09 al n. 25505/09 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi e dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rilevando l’infondatezza dei ricorsi perché la causa petendi dell’azione della procura regionale è il danno erariale conseguente alla ritardata attivazione, all’omessa realizzazione dei previsti collegamenti della rete, nonché all’inefficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del gioco in denaro e quindi alla impossibilità di verificare la conformità del gioco con vincite in denaro alla normativa in vigore con conseguente sperpero delle molteplici risorse finanziarie impiegate in tali finalità e il petitum è rappresentato proprio dallo spreco delle risorse finanziarie impiegate inutilmente.
Con sentenza n. 214/2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, e depositata il 17 febbraio 2012, i dieci concessionari di rete sono stati condannati al risarcimento di circa 2,5 miliardi di euro.
Le sanzioni amministrative
Per quanto riguarda l’attività amministrativa dell’AAMS, le sanzioni calcolate dal Procuratore regionale per il Lazio della Corte dei conti sono state irrogate con appositi provvedimenti ai dieci concessionari, i quali hanno proposto ricorso giurisdizionale al TAR per il Lazio.
Il TAR Lazio ha annullato i provvedimenti, ritenendo che essi fossero stati emanati dall’Amministrazione violando i diritti di partecipazione dei concessionari al procedimento sanzionatorio e, soprattutto, cumulando tutte le penali possibili dalla scadenza dei vari termini, senza rispettare il principio di proporzionalità e omettendo di verificare la coerenza delle stesse con l’equilibrio del sinallagma nella prestazione del servizio.
Va ricordato, peraltro, che la Commissione Finanze della Camera aveva approvato, già a luglio 2007, la risoluzione n. 7-00254, che impegnava il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, affinché il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedesse, d’intesa con i soggetti interessati, alla revisione delle convenzioni di concessione, prevedendo, in particolare, che l’eventuale applicazione di penali fosse disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
I contenuti della risoluzione erano fatti propri dall’allora Vice-Ministro dell’economia Visco, il quale emanava apposita direttiva rivolta al direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In attuazione del richiamato atto d’indirizzo, veniva predisposto un atto aggiuntivo alla convenzione di concessione, finalizzato, tra l’altro, alla rimodulazione del sistema delle penali, attuata introducendo, accanto al principio del danno effettivamente arrecato, anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
L’atto aggiuntivo veniva sottoposto al preventivo esame, in sede consultiva, del Consiglio di Stato, il quale esprimeva il proprio assenso, osservando, peraltro, che la Commissione prevista dall’articolo 27, comma 4, della convenzione di concessione, cui era demandata la definizione delle procedure e dei criteri per la rilevazione, il calcolo e l’arrotondamento delle penali, dovesse essere costituita da tre esperti estranei all’Amministrazione.
Successivamente, sulla base della nuova formulazione recepita nell’atto aggiuntivo, l’Amministrazione riavviava, nei confronti dei concessionari, il procedimento sanzionatorio relativo a tutte e quattro le penali, con specifica riserva, in relazione alla quarta, di dare corso ad ulteriori attività all’esito dei lavori della suddetta Commissione.
Sono state comminate, quindi, le prime tre sanzioni, per gli inadempimenti relativi ai seguenti obblighi convenzionalmente assunti dai concessionari:
§ avviamento della rete telematica entro il settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’elenco dei concessionari, collegando un numero di apparecchi pari ad almeno il 5 per cento del numero di apparecchi di gioco indicati nella dichiarazione iniziale;
§ completamento dell’attivazione della rete entro il 31 ottobre 2004, collegando il 95 per cento degli apparecchi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), punti 3 e 4, della convenzione;
§ collegamento del residuo 5 per cento degli apparecchi entro il 31 dicembre 2004.
I concessionari hanno proposto impugnativa davanti al TAR per il Lazio, il quale, con sentenze depositate nei mesi di novembre e dicembre 2009, ha respinto i ricorsi, ritenendo che i provvedimenti sanzionatori fossero immuni dai vizi prospettati in sede giurisdizionale.
Tuttavia, i concessionari hanno appellato le sentenze del TAR, che sono state annullate dal Consiglio di Stato. Pertanto, per quanto riguarda le prime tre penali, dunque, i concessionari nulla devono, allo Stato.
Con riferimento, invece, al mancato rispetto dei livelli di servizio e allo scambio telematico di informazioni con l’Amministrazione (quarta penale), la Commissione tecnica predisponeva, a luglio 2009, una relazione nella quale, oltre a definire i criteri da utilizzare per la concreta determinazione delle penali previste in relazione al funzionamento del gateway di accesso – che definiamo, con locuzione riassuntiva, quarta penale – manifestava il timore che l’entità di tali penali, ove travalicasse determinati limiti di equilibrio contrattuale, potesse violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Conseguentemente, la commissione invitava l’Amministrazione a valutare la possibilità di adottare misure correttive idonee a ricondurre a razionalità amministrativa l’applicazione del sistema sanzionatorio.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 4408 del 2010, ha avallato – in quanto idoneo a consentire una quantificazione correlata a tutti gli elementi rilevanti e l’adozione di una penale coerente con il pregiudizio arrecato all’interesse pubblico – il criterio della modulazione degli importi delle penali, in funzione della durata di ciascun inadempimento e del numero degli apparecchi coinvolti, fino a un limite massimo.
A febbraio 2011 l’AAMS ha notificato ai dieci concessionari di rete gli atti di contestazione relativi all’inadempimento del livello di servizio sulla base dei criteri applicativi individuati dalla Commissione tecnica e tenuto conto della rimodulazione del sistema di determinazione delle penali convenzionali, nel frattempo intervenuta nell’ottica dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
I provvedimenti di irrogazione delle penali sono stati adottati nei mesi di gennaio e febbraio 2012, all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con i concessionari interessati, e sono stati successivamente impugnati dalle medesime società dinnanzi al giudice amministrativo.
Il Tar Lazio, con sentenze depositate il 17 giugno 2013, ha accolto i ricorsi dei concessionari, rilevando la mancanza dei necessari presupposti per l’applicazione della penale, individuati nell’imputabilità ai concessionari dell’inadempimento alla relativa clausola convenzionale e nell’esistenza di un comprovato danno effettivo per l’amministrazione conseguente al predetto inadempimento imputabile.