(Jamma) “Non è legittimo revocare la concessione della ricevitoria del lotto, a causa del constatato livello di raccolta del gioco per due bienni consecutivi inferiore al limite annuo indicato nei decreti direttoriali, laddove la valutazione della idoneità di tale deficit non sia accompagnata dalla ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che lo hanno determinato, in particolar modo quando nel corso del biennio di riferimento si sia verificata una successione tra i titolari della concessione”. E’ quanto ha dichiarato in questi giorni il giudice del Tar Lazio accogliendo il ricorso presentato dal titolare di una ricevitoria romana alla quale l’Ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato aveva disposto la revoca della concessione del gioco del lotto per mancato raggiungimento, per entrambi gli esercizi 2009 e 2010, del limite minimo di € 26.746,27.
Il ricorrente lamentava inoltre che nel contratto disciplinante il rapporto di concessione della ricevitoria del lotto stipulato con l’Ufficio regionale dell’AAMS era espressamente prevista la revoca della concessione “qualora in due esercizi consecutivi indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28”.
Il giudice del Tar ha però spiegato che “per potere addivenire alla revoca della concessione, debba essere richiesta non solo la continuità biennale dell’importo di giocate inferiore ai limiti regolamentari ma anche la continuità nella negativa gestione della ricevitoria” elemento non sussistente nel caso esaminato visto che il ricorrente era subentrato nell’attività solo nel 2010 e che già nel 2011 la raccolta si dimostrava in evidente crescita.
Il Tar Lazio ha così accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato.