Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione Quinta, ha emesso un’ordinanza riguardante il ricorso presentato da una società che contestava il diniego di autorizzazione per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici da parte del Comune di Villaricca e del Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca. La società aveva chiesto la sospensione del provvedimento che riteneva pregiudizievole per la sua attività, ma il TAR ha rigettato la domanda cautelare.
La società ricorrente contestava il diniego di autorizzazione basato sulla presunta violazione della distanza minima di 250 metri tra il punto di gioco e i luoghi sensibili, come previsto dall’art. 13 della Legge Regionale n. 2/2020. Secondo l’amministrazione, il percorso più breve percorribile dai pedoni era inferiore al limite legale.
La ricorrente, tuttavia, sosteneva che la misurazione fosse errata e proponeva un percorso alternativo di 772 metri, che rispetterebbe il requisito di legge. Inoltre, la società contestava la coerenza della metodologia di misurazione adottata, richiamando precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi.
Il TAR, dopo aver esaminato il ricorso e i motivi aggiunti, ha stabilito che la misurazione della distanza effettuata dall’amministrazione (210 metri) non è stata validamente confutata dalla perizia tecnica presentata dalla società ricorrente. La proposta di un percorso alternativo di maggiore lunghezza non è stata ritenuta rilevante, poiché il percorso più breve, logicamente percorribile dai pedoni, rientra nei parametri previsti dalla normativa regionale.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che:
- Il percorso indicato dall’amministrazione include un attraversamento pedonale in un’area adibita a parcheggio, privo di marciapiedi, ma non inibito ai pedoni.
- I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente non sono applicabili al caso specifico, poiché le fattispecie analizzate riguardavano situazioni con caratteristiche differenti (es. attraversamenti pedonali su strade a traffico intenso o pericolose).
Alla luce di questi elementi, il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse supportato da elementi di fondatezza (fumus boni iuris) sufficienti per accogliere la richiesta di sospensione cautelare.
Questa ordinanza evidenzia l’importanza della coerenza metodologica nelle misurazioni di distanza per il rispetto delle normative sul gioco d’azzardo. Il rigetto della domanda cautelare rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di rispettare i requisiti di legge per ottenere le autorizzazioni necessarie. Il caso conferma anche la rilevanza delle norme regionali e del loro impatto sulla regolamentazione del settore dei giochi pubblici, con particolare attenzione alla tutela dei luoghi sensibili.