La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a una controversia fiscale che coinvolgeva un’impresa di intrattenimento con apparecchi da gioco. La vicenda è nata a seguito di un controllo fiscale effettuato presso un locale, dove erano stati rinvenuti apparecchi privi del necessario nulla osta. A causa dell’impossibilità di accertare con precisione l’ammontare delle giocate, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a un accertamento induttivo, calcolando le somme dovute attraverso un valore forfetario giornaliero stabilito per legge.
Il ricorso è stato avviato contro avvisi di accertamento che determinavano maggiori imposte a carico della società e, di riflesso, dei soci, sulla base del cosiddetto PREU (Prelievo Erariale Unico). In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, decisione confermata successivamente dalla Commissione Tributaria Regionale.
La società ricorrente ha sollevato diverse questioni:
- La validità formale dell’atto impositivo, contestando la mancanza di una delega valida al funzionario firmatario.
- L’illegittimità dell’applicazione retroattiva delle norme sull’accertamento forfetario del PREU, poiché la legge di raccordo che consente di utilizzare tali valori per rettificare le imposte sui redditi è entrata in vigore solo nel 2011.
- La mancata considerazione dei giorni di chiusura del locale, con una determinazione della base imponibile ritenuta arbitraria.
La decisione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso. I giudici hanno chiarito che la normativa introdotta nel 2010, che consente di utilizzare i valori forfetari per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, non può essere applicata retroattivamente ai periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2011. Tale normativa introduce una presunzione legale che sposta l’onere della prova sul contribuente, aggravando la sua posizione processuale, e pertanto non può avere effetto su situazioni precedenti.
La Corte ha stabilito un principio di diritto fondamentale:
“L’importo del PREU accertato su apparecchi da gioco irregolari può essere utilizzato come base per rettificare le imposte dirette e l’IVA solo a partire dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto tale disposizione. Per i periodi precedenti, l’accertamento può avvenire solo tramite presunzioni semplici, che devono essere valutate dal giudice tributario.”
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e rinviata a un nuovo esame presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente l’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate, considerando il principio di non retroattività della norma.
Questa decisione rappresenta un punto fermo per i contribuenti, chiarendo i limiti temporali delle presunzioni legali introdotte per l’accertamento delle imposte sui redditi e fornendo importanti garanzie contro applicazioni retroattive.