Nella seduta del 13 dicembre 2024 in Commissione Bilancio della Camera, sono stati presentati gli emendamenti 15.8, 21.2 e 38.097 del Governo, riferiti al disegno di legge del bilancio per l’anno 2025, che risultano corredati di relazione tecnica. Nel dossier “Verifica delle quantificazioni” – realizzato dal Servizio Bilancio dello Stato e dal Servizio Commissioni -, in riferimento all’emendamento 38.097, viene analizzato anche l’articolo 66, che secondo le modifiche proposte dal Governo, tra l’altro: riconferma l’abrogazione del decreto interministeriale 12 agosto 2019, che ricostituiva l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; conferma l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementando la sua dotazione a decorrere dall’anno 2025 da 44 a 94 milioni di euro annui. In particolare, con riferimento al Fondo per le dipendenze patologiche, viene stabilito che il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico. Di seguito tutti i dettagli:
Articolo 66
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
L’articolo 66 del disegno di bilancio 2025 (A.C. 2112-bis) ha finalizzato una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall’anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza, demandando a decreti ministeriali la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni. Inoltre, è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell’efficacia delle azioni di cura. Per i relativi componenti dell’Osservatorio non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
È stata altresì prevista l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP), ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute. Per la dotazione del FDP è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 66 prevedono:
- l’abrogazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l’altro, ha destinato 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo;
- l’abrogazione dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui;
- l’efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell’articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione.
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 66 dell’AC 2112-bis. Le modifiche, rispetto al testo originario dell’articolo 66, prevedono quanto segue:
- Non viene riproposta la finalizzazione di una quota pari a 50 milioni di euro del finanziamento del SSN, a decorrere dall’anno 2025, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza. Viene invece riconfermata l’abrogazione del decreto interministeriale 12 agosto 2019, che ricostituiva l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, i cui compiti di coordinamento vengono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non viene neppure riproposta l’istituzione di un Osservatorio composto da esperti per il monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell’efficacia delle azioni di cura;
- Viene confermata l’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche, incrementando la sua dotazione a decorrere dall’anno 2025 da 44 a 94 milioni di euro annui. A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute è trasferito annualmente l’1,5 per cento del Fondo da ultimo citato al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente. Nell’ambito del Fondo, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico e un altro restante 34,25 per cento annuo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con i decreti di ripartizione è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
- Viene modificato l’articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), estendendo la denominazione e le competenze del Dipartimento per le politiche antidroga, e del relativo Osservatorio, alle altre dipendenze oltre che a quelle antidroga;
- Conseguentemente all’istituzione del Fondo per le dipendenze patologiche (e all’incremento della dotazione), il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Infine, vengono confermate le seguenti disposizioni:
- Abrogazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014, che, tra l’altro, destinava 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo;
- Abrogazione dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, che istituiva il Fondo per le dipendenze patologiche con una autorizzazione di spesa iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attualmente pari a 44 milioni di euro annui;
- L’efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati alla data di entrata in vigore dell’articolo 66 del presente provvedimento, ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 oggetto di abrogazione.
Relazione tecnica
La relazione tecnica afferma che le disposizioni recano modifiche all’articolo 66, volte ad una più efficiente allocazione delle risorse destinate alle dipendenze patologiche e definisce specifiche procedure per la sua assegnazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modifica, nel complesso, gli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente.
Con riferimento alla quota del 30 per cento del Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario, appare utile acquisire dati ed elementi informativi in merito al numero delle assunzioni previste e al relativo livello di inquadramento del futuro personale, al fine di verificare la congruità delle risorse all’uopo stanziate (circa 30 milioni di euro annui).
Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni.