Avviato in Commissione Bilancio della Camera l’esame degli emendamenti alla Manovra di Bilancio per il 2025. Nel corso della seduta del 10 dicembre è stato accantonato l’articolo aggiuntivo 4.02 Marattin (Misto) che chiedeva l’incremento del Preu su slot e vlt.
Accantonati anche gli emendamenti 12.3 Mantovani (FdI) e 12.4 Pella (FI) che chiedevano, a decorrere dall’anno 2025, di fissare il montepremi per il gioco del bingo nella misura del 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.
Di seguito i testi dell’articolo aggiuntivo e degli emendamenti accantonati:
ART. 4
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modifiche all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)
- All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « nella misura del 26 per cento » sono inserite le seguenti: « , per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni »; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo. 1-ter. Nei casi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati applicano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell’investimento l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1 ».
- Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
- A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin (Misto)
ART. 12
Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
* 12.3. Mantovani, Trancassini, Caretta (FdI)
* 12.4. Pella, Cannizzaro (FI)