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Manovra di Bilancio 2025, accantonati articolo aggiuntivo su aumento Preu slot ed emendamenti su montepremi bingo

Avviato in Commissione Bilancio della Camera l’esame degli emendamenti alla Manovra di Bilancio per il 2025. Nel corso della seduta del 10 dicembre è stato accantonato l’articolo aggiuntivo 4.02 Marattin (Misto) che chiedeva l’incremento del Preu su slot e vlt.

Accantonati anche gli emendamenti 12.3 Mantovani (FdI) e 12.4 Pella (FI) che chiedevano, a decorrere dall’anno 2025, di fissare il montepremi per il gioco del bingo nella misura del 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.

Di seguito i testi dell’articolo aggiuntivo e degli emendamenti accantonati:

ART. 4

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Modifiche all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

  1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « nella misura del 26 per cento » sono inserite le seguenti: « , per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni »; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo. 1-ter. Nei casi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati applicano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell’investimento l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1 ».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.

4.02. Marattin (Misto)

ART. 12

Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.

* 12.3. Mantovani, Trancassini, Caretta (FdI)

* 12.4. Pella, Cannizzaro (FI)

Redazione Jamma
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