Una complessa vicenda giudiziaria riguardante la gestione di sale giochi e l’accusa di concorrenza sleale si è conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione, che ha offerto importanti chiarimenti su temi di diritto commerciale e civile, come la responsabilità per fatto altrui, il danno patrimoniale e l’onere della prova.
Due società operanti nella gestione di sale bingo siciliane hanno citato in giudizio una società concorrente, accusandola di sviamento di clientela attraverso il comportamento di alcuni suoi dipendenti.
Le condotte incriminate includevano l’offerta di premi e vantaggi per convincere i clienti a spostarsi nella sala concorrente, con accuse aggiuntive di modalità denigratorie. Le società attrici hanno lamentato perdite economiche e danni alla loro reputazione.
Il Tribunale di primo grado ha rigettato le richieste, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente di concorrenza sleale. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania ha riconosciuto la natura sleale delle condotte, senza però accertare il danno economico. La vicenda è arrivata quindi in Cassazione.
Le questioni giuridiche prospettate sono:
- Responsabilità per fatto dei dipendenti (art. 2049 c.c.)
La società accusata ha contestato la responsabilità per le azioni dei suoi dipendenti, sostenendo che:- Non era stato dato alcun mandato ai dipendenti di agire in modo illecito.
- Le condotte non erano avvenute in occasione del rapporto di lavoro, ma erano frutto di iniziative private.
La Corte ha rigettato questa tesi, ribadendo che l’articolo 2049 c.c. configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli illeciti dei dipendenti, purché compiuti in occasione del rapporto di lavoro. Non è necessario un incarico esplicito, ma è sufficiente che le mansioni svolte abbiano agevolato l’illecito.
- Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Le promesse di vantaggi ai clienti per indurli a cambiare sala bingo sono state riconosciute come atti di concorrenza sleale, poiché finalizzate allo sviamento di clientela. La Corte ha chiarito che non è la promessa in sé a costituire sviamento, ma lo scopo con cui viene fatta. - Danno patrimoniale
Un punto cruciale della sentenza riguarda la mancata prova del danno economico. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il calo della raccolta di gioco, coincidente con lo sviamento di clientela, non fosse sufficiente a dimostrare il danno. Tuttavia, la Cassazione ha cassato questa parte della sentenza, affermando che il danno patrimoniale può essere provato per presunzioni e che i dati documentati (calo della raccolta per una società e aumento per l’altra) erano sufficienti per ipotizzare un pregiudizio economico. - Stima equitativa del danno (art. 1226 c.c.)
La Corte ha censurato l’omissione di una stima equitativa del danno, possibile in presenza di una prova del pregiudizio, anche se l’entità della perdita resta incerta.
La decisione della cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società accusata, confermando la responsabilità per concorrenza sleale. Allo stesso tempo, ha accolto parzialmente il ricorso incidentale delle società danneggiate, ordinando alla Corte d’Appello di riesaminare il caso in merito al danno patrimoniale, tenendo conto dei principi di presunzione e della possibilità di ricorrere alla stima equitativa.
Implicazioni della sentenza
Questa decisione della Corte di cassazione è rilevante per diversi aspetti:
- Responsabilità oggettiva del datore di lavoro: Conferma che il datore di lavoro risponde degli illeciti dei dipendenti anche senza un mandato esplicito.
- Definizione di concorrenza sleale: Ribadisce che le condotte volte allo sviamento della clientela, se intenzionali e lesive, rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 2598 c.c.
- Prova del danno: Sottolinea che il danno patrimoniale può essere dimostrato attraverso presunzioni e non richiede necessariamente una documentazione diretta.
La vicenda rappresenta un caso emblematico di come la concorrenza sleale venga interpretata e sanzionata nei tribunali italiani. La sentenza offre indicazioni utili per le imprese sul rispetto delle regole del mercato e sulla necessità di monitorare il comportamento dei propri dipendenti per evitare il coinvolgimento in pratiche illecite. La definizione di responsabilità oggettiva e l’attenzione alle presunzioni nella prova del danno saranno parametri fondamentali in casi analoghi futuri.
Interessanti sono anche le motivazioni alla base della decisione dei giudici in merito al riconoscimento del danno da condotta denigratoria.
Il gestore della sala giochi aveva prospettato che le modalità dello sviamento erano denigratorie, ma questo assunto era stato rigettato dai giudici di merito, con l’argomento che le condotte poste in essere, cosi come accertate, non erano tali da comportare denigrazione della controparte, ma solo di sottrarre a quest’ultima parte dei suoi clienti.
Questa tesi è contestata dalla ricorrente, che invece assume difetto di motivazione: non si dice perché la promessa di premi e vantaggi a chi si fosse trasferito a giocare nella propria sede non era denigratoria, a fronte del fatto che invece costituiva lesione della reputazione.
Per la Cassazione il motivo è infondato. Prospetta infatti un difetto di motivazione che invece non risulta. La corte di merito diceva chiaramente che la promessa di premi e vantaggi mira solo a sottrarre i clienti non già a danneggiare l’immagine della concorrente. Ossia è svolta con modalità tali da non essere lesiva della reputazione (non si fanno apprezzamenti negativi sulla società sviata). E dunque una motivazione è fornita. Sul perché quella condotta (promettere premi) non è denigratoria, va da sé che esso è implicito nella motivazione: la promessa di un premio non mette in evidenza una caratteristica negativa della società concorrente. Nel promettere un vantaggio a chi cambia sala giochi non si fa leva su alcuna caratteristica negativa del concorrente, salvo prova diversa. La condotta denigratoria che lede reputazione o altro bene personale presuppone apprezzamenti sulle qualità del soggetto leso, che non sono impliciti nella mera promessa ai clienti di vantaggi maggiori.