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Cassazione: il gioco dei “Tre Campanelli” configura il reato di gioco d’azzardo e non truffa. Ecco perché

Il Gioco dei “Tre Campanelli” o delle “Tre Carte” è Gioco d’Azzardo (Art. 718 c.p.) o Truffa (Art. 640 c.p.)?

Un soggetto è stato condannato per aver violato l’art. 718 c.p., in quanto aveva organizzato, in luogo pubblico e con un banchetto, il gioco delle tre campanelle. Il gioco consisteva nel maneggiare campanelle allo scopo di far scommettere denaro ai viaggiatori e avventori di un bar.

Il ricorrente ha impugnato la condanna sostenendo che:

1. Il gioco delle tre campanelle non rappresenta un gioco d’azzardo, ma un gioco di abilità del gestore o dello scommettitore.

2. Non sono richiesti artifizi o raggiri per la sua realizzazione.

3. L’attività è stata svolta in modo occasionale e senza un’organizzazione stabile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza CASS. PEN., III, ha chiarito la natura del gioco delle tre campanelle e delle varianti similari (tre tavolette o tre carte), stabilendo che:

Non si tratta di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., poiché il comportamento del soggetto che gestisce il gioco non configura artifizi o raggiri. La modalità con cui si svolge il gioco è infatti ben nota e rientra nei fatti di pubblico dominio.

Rientra invece nel reato di esercizio di gioco d’azzardo previsto dall’art. 718 c.p., poiché il risultato del gioco è aleatorio e non dipende dall’abilità dello scommettitore.

Gioco d’Azzardo o Gioco di Abilità?

La sentenza sottolinea che il gioco delle tre campanelle, pur richiedendo abilità e destrezza da parte di chi lo conduce, si basa su un meccanismo casuale per i partecipanti. La vincita o la perdita dipende dalla sorte, e ciò lo qualifica come un gioco d’azzardo.

In altri casi analoghi, la Corte ha ribadito che:

• È necessaria la presenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, per qualificare l’attività come gioco d’azzardo.

• La predisposizione di un banchetto amovibile e il coinvolgimento di terze persone che attirano i giocatori sono elementi sufficienti per rientrare nell’ambito dell’art. 718 c.p., pur non configurando un’organizzazione stabile o complessa.

Nel caso in esame, è stato accertato che il soggetto:

• Conduceva il gioco in un’area di servizio con un banchetto amovibile.

• Era circondato da un gruppo di persone, attirate dall’apparente possibilità di ottenere facili guadagni.

• La partecipazione al gioco si basava su elementi aleatori e non sull’abilità.

Pertanto, il comportamento non integra il reato di truffa ma costituisce gioco d’azzardo ai sensi dell’art. 718 c.p.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il gioco delle tre campanelle non richiede artifizi o raggiri, ma resta una forma di gioco d’azzardo poiché la vincita è determinata dalla sorte. Questo comporta la configurabilità del reato previsto dall’art. 718 c.p., distinguendolo chiaramente dalla truffa ex art. 640 c.p.

Tale sentenza rappresenta un importante chiarimento giuridico, evidenziando i confini tra gioco d’azzardo e truffa, e il ruolo dell’aleatorietà nel determinare la qualificazione del reato.

Redazione Jamma
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