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Cassazione: scommesse frazionate per eludere i controlli? Va provato il dolo da parte del giocatore

Il Tribunale di Spoleto ha accolto la domanda di giocatore, condannando un operatore di scommesse al pagamento di €124.381 per vincite relative a scommesse effettuate nell’arco di 8 giorni. La società ha contestato la sentenza sostenendo che le giocate fossero frazionate per eludere i controlli interni e perché tese a frazionare il medesimo gruppo
di giocate in più schedine da giocare in diverse ricevitorie al fine di eludere l’attivazione automatica della procedura di controllo e raggiungere importi di vincita superiori a quelli massimi consentiti dal Regolamento. Il giudice di primo grado non ha riscontrato un’intenzione fraudolenta perchè non risultava dimostrato che gli scommettitori avessero agito di concerto tra loro al fine di frazionare artificiosamente le giocate

La Corte d’Appello di Perugia ha parzialmente accolto il ricorso dell’operatore di scommesse, riducendo l’importo da pagare a €72.900, in applicazione del Regolamento dello stesso che limita le vincite massime. Tuttavia, ha escluso la prova di dolo da parte del giocatore.

RICORSO IN CASSAZIONE
Il bookmaker ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello per quattro motivi:

  1. Contraddizioni nella motivazione, sostenendo che la frammentazione delle giocate fosse di per sé fraudolenta. La Corte di Cassazione ha respinto questa censura, ritenendo che mancasse prova del dolo.
  2. Violazione di norme sui vizi del consenso, accusando il giocatore di condotta dolosa. Anche questo motivo è stato rigettato per difetto di prova e adeguata motivazione.
  3. Errata valutazione di prove e regolamenti, sostenendo che la frammentazione costituisse illecito extracontrattuale. La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione di questa questione nei gradi precedenti.
  4. Calcolo errato delle vincite massime secondo il Regolamento dell’operatore. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per mancata riproduzione delle schedine necessarie alla verifica.

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.

Redazione Jamma
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