Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un esercente contro la decisione del Tar della Valle d’Aosta. La causa si riferiva all’applicazione di una mappa dei luoghi sensibili in base alla quale all’esercente e’ stata negata la possibilità di installare Vlt.
“nell’ambito della revisione dell’elenco dei c.d. “luoghi sensibili”, venivano individuate nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco lecito e scommesse tra le quali rientrava anche quella ove avrebbe dovuto essere esercitata l’attività della società X.
Contro la perimetrazione comunale la società X ha quindi proposto al Tar di Aosta ricorso e motivi aggiunti (questi ultimi contro il conseguente provvedimento della Questura di rigetto dell’autorizzazione).
Il Tar ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio.
Per il Consiglio di Stato:
“Il comma 2 dell’art. 4 bis della legge regionale n. 14 del 2015 ammette che il Comune possa aggiornare la mappa dei luoghi sensibili, individuando luoghi riconducibili alle categorie protette già specificatamente previste dall’art. 4, comma 1, senza che alcun soggetto titolare di attività riconducibili al gioco d’azzardo possa opporre un affidamento maturato su una preesistente perimetrazione dei luoghi sensibili.
D’altra parte, va anche evidenziato che le locuzioni utilizzate nella disposizione, di natura non tassativa, sono ampie e quindi suscettibili, nella finalità di prevenzione della legge, di ricomprendere nel divieto ogni ente, istituzione, soggetto, pubblico o privato, che sia un centro di aggregazione di iniziative a carattere ricreativo e sportivo ovvero che siano dirette a operare in ambito socio-assistenziale.
La contestazione sulla natura puramente privata delle palestre e degli istituti di danza, non includibili tra i c.d. “luoghi sensibili”, è pur essa infondata. Infatti, la costante giurisprudenza ha affermato che sia le palestre, sia le scuole di danza hanno rilevanza quali luoghi sensibili – “le caratteristiche fisiche della palestra, caratterizzata da spazi, attrezzi e servizi accessori per l’esercizio di attività sportiva aperto a un numero rilevante di persone ne fanno una struttura certamente sussumibile, sotto il profilo della cennata sensibilità” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, 13 aprile 2021, n. 3028).”