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Tar Lazio, ricorsi su Albo PVR: altro rinvio della trattazione al 4 dicembre

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto – tramite decreto – il ricorso presentato da alcune società contro ADM, in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della “Determinazione Direttoriale n. prot. 656848/RU del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha istituito, presso ADM, l’Albo dei punti vendita di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza (di seguito Albo Punto Vendita Ricariche) in applicazione a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 41/24 recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” della Faq ADM, intitolata “Istituzione dell’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza determinazione direttoriale del 25 ottobre 2024, n. 656848”, pubblicata sul sito istituzionale in data 7 novembre 2024; della Faq ADM, intitolata “Istituzione dell’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza determinazione direttoriale del 25 ottobre 2024, n. 656848. ulteriori risposte a quesiti pervenuti”, pubblicate sul sito istituzionale in data 7 novembre 2024; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti; e/o ove occorra si chiede la disapplicazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 41 del 2024, nella parte in cui ha previsto che “ (…) la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.” per contrasto con l’art. 3 Cost e/o il rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale interpretativa per contrasto con gli artt. 56- 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché con la Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche)”.

Spiegano i giudici: “Considerato che: le parti istanti, in qualità di soggetto giuridico titolare della concessione per l’esercizio del gioco a distanza e di società che opera anche come punto vendita ricarica, prospettano allo stato aspetti concreti che non trovano una loro qualificazione come situazione di estrema gravità ed urgenza, espressamente richiesta dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la deduzione di un periculum in mora tale da non imporre una sospensione immediata degli effetti dell’atto impugnato, trattandosi di una determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza con un’incidenza generalizzata in virtù dell’attuazione degli artt. 15 della legge n. 111 del 2023 e 13 del D.Lgs. n. 41 del 2024; considerato che tali circostanze risultano, altresì, essere alquanto generiche e poco significative rispetto ad eventi affatto allo stato insuperabili in sede di definizione collegiale della domanda cautelare connessa e ciò in particolare rispetto alla supposta scadenza del termine del 18 novembre 2024; ritenuto, infine, che le predette valutazioni in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 4 dicembre 2024, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa; respinge la domanda di misura cautelare monocratica. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2024”.

Redazione Jamma
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