Nell’ambito dell’esame del ddl “Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, in corso in Commissione Bilancio del Senato, sono stati dichiarati improponibili gli emendamenti 7.14 e 8.0.47 (M5S) inerenti rispettivamente il no al credito di imposta per investimenti pubblicitari a società che promuovono gioco d’azzardo e la tracciabilità dei flussi finanziari per gli operatori di gioco. Improponibile anche la proposta di modifica 6.0.17 (FI) che chiedeva lo stop al divieto di pubblicità indiretta del gioco d’azzardo.
Di seguito i testi degli emendamenti:
6.0.17
LOTITO (FI)
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»
7.14
CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, PIRRO, LOREFICE (M5S)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
« 2-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta.”. ».
8.0.47
TURCO (M5S)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
« Art. 8-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ».