Con Ordinanza del 28 ottobre 2024 il Tribunale civile di Palermo ha confermato la sospensione dell’esecutorietà di Ordinanza – Ingiunzione emessa da ADM, dell’importo di euro 44.000, in accoglimento di istanza in tal senso avanzata dalla difesa del ricorrente, patrocinata dall’avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo.
L’ordinanza – ingiunzione era stata emessa sulla base dell’art.110, comma 9 lett.f) quater, con riferimento alla installazione di computer a libera navigazione all’interno di un PVR, collegato ad un concessionario in possesso di concessione GAD.
Il titolare del PVR ha avanzato ricorso sollevando una serie di argomentazioni, tra cui la erroneità della norma contestata e chiedendo la sospensione dell’esecutorietà adducendo, a titolo di gravi motivi legittimanti l’istanza stessa, la rilevante entità dell’importo ingiunto.
Il Tribunale di Palermo, già in data 27.2.2024 aveva sospeso, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione dell’entità della somma ingiunta. Successivamente la questione è stata nuovamente discussa su impulso di ADM, che aveva chiesto la revoca del provvedimento che, però, il Tribunale stesso, esaminate le rispettive memorie difensive depositate dalle parti, ha confermato.
L’avv. Marco Ripamonti ha così riferito: “Sono soddisfatto, poiché il Tribunale di Palermo ha attribuito rilevanza all’aspetto della entità dell’importo ingiunto, ravvisando la gravità del pericolo in re ipsa. Si tratta di aspetto che non sempre viene valorizzato“.