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Lo Stato non risponde dei danni ad un giocatore che accede a un sito di gioco d’azzardo non autorizzato

Il tribunale supremo austriaco ha stabikito che lo Stato non risponde delle perdite di un giocatore che ha scommesso su un sito non autorizzato. Con una sentenza stabilisce che non vi è alcuna responsabilità civile dello Stato o dei funzionari per le perdite subite dai giocatori che partecipano a giochi d’azzardo online illegali.

In particolare:

  1. Scopo delle Norme del Gioco d’Azzardo: Le norme del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d’azzardo in Austria) mirano a proteggere l’ordine pubblico e il rispetto delle regole, non i singoli interessi patrimoniali dei giocatori.
  2. Richiesta di Risarcimento: Il querelante ha richiesto al governo austriaco il risarcimento per le perdite subite nel gioco d’azzardo illegale online, sostenendo che le autorità non hanno applicato adeguatamente le norme previste, e quindi non hanno impedito che gli operatori illegali proseguissero le loro attività.
  3. Decisione della Corte: Il tribunale ha stabilito che l’obbligo delle autorità è limitato alla segnalazione e alla sanzione amministrativa degli operatori illegali. Non vi è alcun obbligo per lo Stato di proteggere i giocatori da danni patrimoniali derivanti da giochi d’azzardo non autorizzati.
  4. Conclusione: Anche se si dimostrasse una mancata applicazione delle sanzioni amministrative, questa non può dare origine a un diritto di risarcimento per il singolo giocatore, poiché tale responsabilità sarebbe eccessiva e porterebbe a una responsabilità illimitata per lo Stato.

I fatti

Il ricorrente, un giocatore austriaco, aveva chiesto allo Stato, per titolo di responsabilità d’ufficio e statale, il risarcimento delle perdite subite nel gioco d’azzardo online illegale. Le autorità della parte convenuta avrebbero illegalmente e colpevolmente omesso di applicare le disposizioni penali della legge sul gioco d’azzardo (GSpG) in relazione agli operatori di gioco d’azzardo online illegali. Se avessero adempiuto ai loro obblighi di controllo, segnalazione e sanzione, l’operatore in questione avrebbe interrotto la sua attività in Austria e il ricorrente non avrebbe subito la perdita reclamata.

Le istanze precedenti hanno respinto la richiesta.

La Corte Suprema ha respinto il ricorso del querelante.

Il divieto di gioco d’azzardo illegale previsto dal GSpG (la normativa austriaca sul gioco d’azzardo) è rivolto all’imprenditore operante, il quale è tenuto ad astenersi dal promuovere giochi proibiti, altrimenti commette un’infrazione amministrativa ed è soggetto a sanzioni civili. Lo Stato non ha obblighi di azione o astensione derivanti dal GSpG che siano direttamente orientati a evitare che i giocatori subiscano danni patrimoniali a causa del gioco d’azzardo proibito. Ai suoi organi spetta esclusivamente la segnalazione degli operatori illegali e la sanzione (amministrativa) delle violazioni del monopolio sul gioco d’azzardo, per garantire il rispetto del GSpG da parte dei soggetti vincolati dalla norma. Tuttavia, l’applicazione di una legge attraverso l’esecuzione di disposizioni sanzionatorie amministrative serve a interessi generali, come l’efficacia dell’ordinamento giuridico e il funzionamento dello Stato di diritto. Non si può assumere che a una singola persona – anche se la legge stessa protegge i suoi interessi tramite ordini e divieti specifici – derivino, a causa di una scarsa applicazione delle disposizioni penali, che (oltre alle sanzioni civili) garantiscono il rispetto di tali ordini e divieti, diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità d’ufficio. Ciò porterebbe a una responsabilità illimitata dell’ente giuridico, che in tal caso dovrebbe rispondere regolarmente al danneggiato, oltre che al responsabile, per il rispetto delle leggi. Tuttavia, tale responsabilità è limitata dall’effetto limitativo del nesso di illiceità, anche qualora si potesse dimostrare la causalità nel singolo caso.

La pretesa violazione del diritto dell’Unione, contrariamente alla giurisprudenza costante, del monopolio austriaco sul gioco d’azzardo non può giustificare una responsabilità statale, poiché non è causalmente collegata al danno del ricorrente; infatti, l’operatore avrebbe comunque potuto gestire il suo gioco d’azzardo online senza ostacoli imposti dal monopolio sul gioco d’azzardo.

Redazione Jamma
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