L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite un’apposita determinazione direttoriale, ha stabilito quanto segue: “Al decreto direttoriale 23 gennaio 2013, n. 2937/R.U., sono apportate le seguenti modifiche: l’articolo 4, comma 2, viene così sostituito: “2. Se l’istruttoria di cui al precedente comma ha esito positivo, il punto vendita a distanza è autorizzato da ADM alla raccolta del Lotto on line e sottoscrive con il Concessionario l’apposito contratto, di cui al comma 1 del successivo articolo 6. L’efficacia di tale contratto è condizionata all’esito positivo del collaudo del sistema del punto vendita a distanza e delle relative connessioni con il sistema di elaborazione del concessionario e con il sistema del giocatore. A seguito di collaudo positivo, il Concessionario rilascia specifica attestazione di verifica, sotto propria piena e diretta responsabilità, sul corretto flusso delle informazioni da e per il Punto vendita a distanza, ivi incluse le corrette movimentazioni dei conti di gioco utilizzati, al fine di poter procedere all’effettiva raccolta per il tramite di quel punto vendita a distanza. Resta ferma la possibilità per ADM di effettuare specifici controlli sulle risultanze delle verifiche effettuate dal Concessionario in sede di collaudo”.
Di seguito la determinazione direttoriale con tutti i dettagli: