Lo schema di regolamento che disciplina le modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti (age assurance, ovvero “garanzia dell’età”, talvolta indicato come “age verification”), in attuazione della legge 13 novembre 2023, n.159 (“Decreto Caivano”) è stato comunicato dalla AGCOM alla Commissione europea. Da ieri il provvedimento è in fase di stand still fino al prossimo 17 gennaio 2025.
Il decreto legge n.123/2023 stabilisce che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di
sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
Con il provvedimento l’Autorità ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale, che lascia ai soggetti tenuti per legge alla realizzazione dei processi di age assurance, una ragionevole libertà di valutazione e scelta, stabilendo tuttavia i principi e i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi introdotti (Allegato A, art.2).
Il sistema proposto prevede l’intervento, per la fornitura della prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell’età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata, per ciascuna sessione di utilizzo del servizio regolamentato.
Lo schema di regolamento definisce il processo che deve essere implementato dai soggetti regolamentati e prevede la fornitura di una “prova dell’età” (ad esempio mediante APP e/o mediante un servizio via web) da parte di un soggetto terzo indipendente (Allegato A, articolo 2, comma 2).
Le specifiche dell’Autorità prevedono un sistema di verifica dell’età che utilizzi il modello del “doppio anonimato”, in cui non si deve consentire ai fornitori di prova dell’età di sapere per quale servizio viene eseguita la verifica dell’età, che due prove di maggiore età provengono dalla stessa fonte di prova dell’età, che un utente ha già utilizzato il sistema di verifica.
L’esigenza di adottare il provvedimento deriva dalla necessità di proteggere i minori evitando l’accesso ai contenuti a carattere pornografico in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.